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Al
fine di rendere maggiormente impegnativo il compromesso sottoscritto,
l’acquirente consegna al venditore una
somma di denaro, definita “caparra”.
Sia essa “confirmatoria”
o “penitenziale”,
viene normalmente consegnata all’atto della sottoscrizione
del compromesso (o promessa di vendita).
E’ opportuno distinguere, nel dettaglio, le due tipologie
di caparra esistenti.
Caparra confirmatoria:
rappresenta un anticipo sul
prezzo d’acquisto dell’immobile.
Essa viene versata, dall’acquirente,
al momento della stipula del compromesso. Normalmente, l’importo
si aggira intorno al 10-15%
della somma stabilita per l’acquisto.
In questo modo, entrambe le parti sono
impegnate alla conclusione dell’affare. Qualora l’acquirente
recedesse dall’affare, perderebbe la cifra versata; se
a revocare l’impegno fosse il venditore, questi dovrà
rimborsare all’acquirente il doppio della somma in questione.
Quando sul compromesso si parla di caparra, senza definirne
la tipologia, ci si riferisce sempre a quella confirmatoria.
Caparra penitenziale: rappresenta
la penale
fissata dai contraenti in caso di inadempienza
del contratto.
Le parti concordano che una di esse (od entrambe) possano recedere
dal contratto, pagando una determinata somma.
Il recesso avviene per volontà unilaterale. La parte
adempiente, in questo caso, non potrà richiedere né
il maggior danno, né l’esecuzione del contratto.
Se si desidera optare per tale tipologia di caparra, occorre
comunicarlo in modo esplicito
al momento della stipula del compromesso.
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