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Il rogito
notarile consiste nell’atto
conclusivo della trattativa di compravendita immobiliare.
Rappresenta, infatti, il vero e proprio atto di vendita, ovvero,
il momento attraverso il quale avviene il passaggio definitivo
dell’immobile dal venditore al nuovo proprietario.
È stilato dal notaio di fiducia del compratore
e contiene tutti gli elementi necessari ad individuare l’immobile
in questione (che dovrebbero essere già contenuti nel
compromesso).
In caso di comproprietà, l’atto dovrà essere
firmato da tutti i comproprietari, oppure, da un loro rappresentante
al quale sia stata conferita una procura notarile. I
controlli sull’esistenza d’ipoteche, pratiche di
condono edilizio e problemi di piano regolatore, possono essere
espressamente affidati al notaio;
in caso contrario, questi si assume la responsabilità
di registrare le affermazioni del venditore, non la veridicità
delle stesse.
Il notaio,
ad ogni modo, è tenuto
a registrare l’atto entro 20 giorni,
pagando le relative imposte per conto dell’acquirente.
In caso dovessero trascorrere 30 giorni o più, egli sarà
tenuto al risarcimento dei danni, salvo l’applicazione
delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali.
Inoltre, l’atto notarile dovrà essere da lui trascritto,
presso l’Agenzia del Territorio,
nel più breve tempo possibile. E’ bene che l’acquirente
richieda sia una copia del regolamento condominiale, che le
fatture delle spese per lavori eseguiti. Le ricevute sono molto
importanti: occorre farsele rilasciare in relazione ad ogni
somma versata.
Il notaio dovrà assicurarsi che il venditore presenti
la seguente documentazione:
Carta d’identità
e codice fiscale;
Rogito
di acquisto precedente;
Dichiarazione di successione nella
quale sia compreso l’immobile da vendere;
Licenze e concessioni edilizie
con le eventuali varianti;
Certificato di abitabilità/agibilità;
Domande di condono edilizio
con i bollettini di versamento dell'oblazione;
Concessioni in
sanatoria;
Planimetrie;
Certificati catastali.
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