Una volta che, nei tempi stabiliti, la
proposta irrevocabile di acquisto viene accettata dal venditore,
si giunge al compromesso di acquisto della casa (o promessa di vendita da parte del proprietario precedente): un
contratto preliminare all’atto pubblico di compravendita,
che entrambe le parti stipuleranno entro la data prefissata.
Il compromesso acquisto immobile può essere stipulato sia come atto
notarile, che sotto forma di
scrittura privata non autenticata.
A tal fine, in ogni caso, l’acquirente deve ottenere dal
venditore la garanzia che
l’immobile sia libero da vincoli
(o che lo sarà entro la data del rogito notarile). Inoltre,
l’acquirente è tenuto ad assicurarsi che gli venga
consegnata una copia delle documentazioni seguenti: atto di
proprietà; scheda identificativa catastale; regolamento
di condominio e tabella millesimale della porzione immobiliare
in oggetto; eventuale contratto di locazione; eventuale contratto
di mutuo gravante sull'immobile.
Il compromesso di acquisto della casa deve contenere
le seguenti informazioni:
Dati anagrafici dei contraenti Prezzo dell’immobile;
Modalità di pagamento
del prezzo; Data della stipulazione del rogito;
Nominativo del notaio incaricato
di redigere il rogito
Dichiarazione dell’assenza
di ipoteche e/o altri vincoli; Descrizione dell’immobile
e sue pertinenze;
Indicazione dell’importo versato a titolo di acconto,
caparra confirmatoria e/o caparra penitenziale;
Dichiarazione della regolarità
della casa rispetto alla normativa
urbanistica edilizia;
Dichiarazione che eventuali abusi edilizi sono stati condonati
(condono edilizio).