Gli interessi composti sono gli interessi calcolati sugli interessi già maturati che si vanno a sommare in questo caso al capitale.
La pratica dell'utilizzo degli interessi composti veniva utilizzata in passato dalle banche le quali con l'anatocismo, praticavano una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (ancora dovuti), sui quali venivano poi calcolati altri interessi nei trimestri successivi, determinando in tal modo dei tassi effettivi a carico della clientela superiori rispetto a quelli contrattualmente stabiliti.
L’art. 1283 c.c., in via generale vieta l’anatocismo.
Dal 1999, grazie ad alcune sentenze della Corte di Cassazione a favore dei consumatori, sono state annullate le clausole di capitalizzazione trimestrale.
Sui prodotti di finanziamento (prestiti personali e cessioni del quinto stipendio) ad oggi non vengono calcolati gli interessi composti in quanto il tasso è fisso e calcolato inizialmente per tutta la durata del finanziamento.