Legge n. 235
- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi
dei protesti cambiari
(G.U. 28 agosto 2000, n.
200)
Art. 1.
1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. – 1. I pubblici ufficiali abilitati
a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio, il giorno successivo alla fine
di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento
di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari
nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione
di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale
obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni
di rifiuto di accettazione delle cambiali.
2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia
cambiari il debitore contro il quale il protesto è
levato deve essere identificato con l'indicazione del nome,
del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati
devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti
trasmessi al presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti
a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre
1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1995, n. 480.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche
relative ai protesti per mancata accettazione".
Art. 2.
1. L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. – 1. Il debitore che, entro il termine
di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento
della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente
agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il
protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente
promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio
nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis
del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto
termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro
informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio la relativa formale istanza, compilata
secondo il modello allegato alla presente legge, corredata
del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione
di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza
relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.
2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può
essere presentata da chiunque dimostri di aver subíto
levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od
erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati
della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando
si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla
levata del protesto.
3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine
di venti giorni dalla data di presentazione della stessa.
Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento
o della sussistenza della illegittimità o dell'errore
del protesto, il presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente,
dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua
personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento,
da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello
stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro
dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti
gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta
la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione
sulla stessa, da parte del presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, entro il termine di
cui al comma 3, l'interessato può ricorrere all'autorità
giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il
giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili,
le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di
procedura civile.
5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è
dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a lire
15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati".
2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata
dalla presente legge, è allegato il modello di istanza
di cui all'annesso alla presente legge.
Art. 3.
1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo
il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto
di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi
al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo
3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
La cancellazione dei dati del protesto è disposta
dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio non oltre il termine
di venti giorni dalla data di presentazione della relativa
istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione".
Art. 4.
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è
sostituito dal seguente: "La notizia di ciascun protesto
levato è conservata nel registro informatico fino
alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo
4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni,
o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero,
in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla
data della registrazione".
2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre
1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente:
"3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2
della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati".
Art. 5.
1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sia ancora operativo il registro informatico
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre
1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui
all'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e all'articolo
17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è effettuata,
fino alla data di operatività del registro informatico,
dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 3 della medesima
legge n. 77 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.