Legge 108/96
- Disposizioni in materia d’usura - 7 Marzo 1996
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE
Articolo 1
l. L'articolo 644 del codice penale è sostituito
dal seguente:
"ART. 644 - (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti
dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilità, interessi
o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione
da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire
trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso
nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una
somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere,
a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori
a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto
riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso
medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di
altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando
chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà
economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
aumentate da un terzo alla metà:
1. se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività
professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria
mobiliare;
2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni
o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3. se il reato è commesso in danno di chi si trova
in stato di bisogno;
4. se il reato è commesso in danno di chi svolge
attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5. se il reato è commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della.
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione
e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei delitti di cui al presente articolo, è sempre
ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o
profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità
di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta
persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento
dei danni".
2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
Articolo 2
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo
globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni
a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e
tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi
tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia
ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente
per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti
da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre
di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee,
tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della
durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata
annualmente con decreto dei Ministro del tesoro, sentiti
la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata
senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma
1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito
sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna
delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente
visibile, apposito avviso contenente la classificazione
delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei
commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644
del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima
rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in
cui il credito è compreso, aumentato della metà.
Articolo 3
La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo
2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata
la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo
Articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui ai comma 1 dell'articolo
2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma,
del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo
643 del codice penale, si fa dare o promettere. sotto qualsiasi
forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni
di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo
di una prestazione di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni
similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso
nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del
codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni
di difficoltà economica o finanziaria una somma di
denaro o altra utilità facendo dare o promettere,
a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che,
avuto riguardo alle concrete modalità del fatto,
risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
Articolo 4
1. Il secondo comma dell'articolo 1815 dei codice civile
è sostituito dal seguente:
"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è
nulla e non sono dovuti interessi".
Articolo 5
1. Nell'articolo 132, comma 1, dei decreto legislativo 1°
settembre 1991, n. 385, le parole: "quattro anni"
sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
Articolo 6
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. introdotto
dall'articolo 2 dei decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994.
n. 501.
Articolo 7
1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola:
"640-bis," è inserita la seguente: "644,".
Articolo 8
1. Nella lettera f) dei comma 1 dell'articolo 266 del codice
di procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria,
minaccia," sono inserite le seguenti: "usura,
abusiva attività finanziaria,".
2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172, le parole: "dei delitti di
cui agli articoli 629, 648-bis e 648-ter dei codice penale,
" sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti
di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice
penale,".
Articolo 9
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni, le parole: "ovvero
ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività
delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una
di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter
dei codice penale, ovvero quella di contrabbando sono sostituiti
dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri
1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui
si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste
dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice
penale, ovvero quella di contrabbando".
2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n.
575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " ovvero di persone sottoposte
a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice
penale," sono. sostituite dalle seguenti: "ovvero
di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei
delitti indicati nel comma 2, ";
b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis,
629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale, " sono
sostituite dalle seguenti: "persone sottoposte a procedimento
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis,
629, 630, 644, 648-bis e 648-ter dei codice penale, ".
Articolo 10
1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente
legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni
e le fondazioni di cui all'articolo 15.
Articolo 11
1. Prima dell'articolo 645 dei codice penale è inserito
il seguente:
" ART. 644-ter. - (Prescrizione del reato di usura).
- "La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno
dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale
".
Articolo 12
1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
36939. nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data
di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del 1° gennaio 1990";
36940. nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla
data dell'evento lesivo" sono aggiunte le seguenti:
"ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza
che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai
quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso
commesso per taluna delle finalità indicate nell'articolo
1";
36941. nell'articolo 4:
36954. al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare
del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato"
sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto
dal comma 2bis";
36955. dopo il comma 2, é inserito il seguente:
36956.
"2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è
determinato comprendendo la perdita subita e il mancato
guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato
nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento
delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione
di valore dell'avviamento commerciale";
36957. al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante
l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino
dei beni distrutti o danneggiati" sono sostituite dalle
seguenti: "comprovante che le somme già corrisposte
non sono state impiegate per fìnalità estranee
all'esercizio dell'attività in relazione alla quale
si è verificato l'evento lesivo".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo
si provvede nei limiti della dotazione finanziaria dei Fondo
di solidarietà per le vittime dell'estorsione di
cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 419 dei 1991,
e successive modificazioni.
Articolo 13
1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modifìcazionì,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
il cui termine di presentazione sia spirato alla data di
entrata in vigore della presente 1egge, possono essere presentate,
a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verifìcatisi tra
il 1° gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il termine
fìssato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge
n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5
comma 2, del citato decreto-legge n.419 dei 1991 procede
al nuovo esame delle domande per le quali è stato
proposto o deciso il rigetto perché presentate oltre
i termini fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare,
a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui
al comma 3 procede all'esame delle domande sulle quali ha
già formulato proposta al Presidente del Consiglio
dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle
valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale.
Articolo 14
1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario
del Governo per il coordinamento iniziative anti-racket
il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse
di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti
che esercitano attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte
o professione, i quali dichiarino di essere vittime dei
delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento
penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo
dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della
persona offesa verso l'autore del reato.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto
che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma
2. Tuttavia prima di tale momento, può essere concessa
previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione
non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo
di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente
documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi
sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla
iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro
delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui
al comma 2 è ancora in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito
dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi
e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del
reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando,
per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità
di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni
criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura
ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata
al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui
la persona offesa ha notizia dell'invio delle indagini per
il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano
di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda
alla finalità di reinserimento della vittima del
delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le
somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono
essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o
di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore
dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative
anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può
procedere alla erogazione della provvisionale anche senza
il parere di detto comitato. Può altresì valersi
di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere
concessi a favore di soggetti condannati per il reato di
usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei
confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato
ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo
è sospesa fìno all'esito dei relativi procedimenti.
La concessione dei mutui è subordinata altresì
al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma
2, lettere c) e d), del citato decreto-legge n. 419 del
1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione
del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura
in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno
proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false
o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti
sia in corso procedimento penale, la concessione dei mutuo
è sospesa fino all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione
del mutuo e della provvisionale ed al recupero, delle somme
già erogate nei casi seguenti:
1. se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati
concessi si conclude con provvedimento di archiviazione
ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento
o di assoluzione;
2. se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale
non sono utilizzate in conformità al piano di cui
al comma 5;
3. se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione
del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
ai fatti verificatisi a partire dal l° gennaio 1996.
Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse
nei limiti delle disponibilità dei Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
1. da uno stanziamento a carico dei bilancio dello Stato
pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi
a decorrere dal 1997, al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fìni del bilancio triennale 1996-1998. al capitolo
6856 dello stato di previsone dei Ministero del tesoro per
l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
2. dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi
dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
3. da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unità
di bilancio di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Articolo 15
1. E' istituito presso il Ministero dei tesoro il "Fondo
per la prevenzione dei fenomeno dell'usura" di entità
pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100
miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996,
1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto
al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore
di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative
di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi",
istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali
e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a
favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per
la prevenzione dei fenomeno dell'usura, di cui al comma
4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi
ai Confidi alle seguenti condizioni:
1. che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati
dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80
per cento le banche e gli istituti di credito che concedono
finanziamento a medio termine e all'incremento di linee
di credito a breve termine a favore delle piccole e medie
imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per
tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento
assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento
dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della
disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;
2. che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con
eventuali contributi concessi dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, determina con decreto
i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di
cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di
professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione
del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco
tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione
del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela,
assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo
e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno
ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto
i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni
per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti
di onorabilità e di professionalità degli
esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del
fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli
intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione
di finanziamento a soggetti che, pur essendo meritevoli
in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano
difficoltà di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla
legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
dei fenomeno dell'usura esercitano le altre attività
previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione
dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione
di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri
del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dei Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri nonché all'adozione del
relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla
commissione è a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati
nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione dei comma 1 si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Articolo 16
1. L'attività di mediazione o di consulenza nella
concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari
finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito
albo istituito presso il Ministero dei tesoro, che si avvale
dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sentiti la Banca d'Italia
e l'Ufficio italiano dei cambi, è specifìcato
il contenuto dell'attività di mediazione creditizia
e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la
cancellazione dall'albo, nonchè le forme di pubblicità
dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta
per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione
nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo
109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione
creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e dei decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia
è compatibile con lo svolgimento di altre attività
professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività
di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione,
nella pubblicità medesima. degli estremi della iscrizione
nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia
senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano
alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori
fìnanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo
5 comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese
assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,
chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione
finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona,
per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non
abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o
finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni
ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.
Articolo 17
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione
per la quale il protesto è stato levato e non abbia
subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso
un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del
presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata
dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può
proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione,
alla corte di appello che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel
Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile
ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro
dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato
il provvedimento della corte di appello che accoglie il
reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera,
a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
Articolo 18
1. Su istanza dei debitore che sia parte offesa del delitto
di usura il presidente del tribunale può, con decreto
non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione,
ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di
presentazione per il pagamento di un titolo di credito da
parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o
per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato
a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde
effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto
di usura con sentenza definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
DECRETO 23 settembre 1996
Prima classificazione delle operazioni creditizie, per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dagli intermediari finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni
in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2,
in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente
la "classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo,
della durata, dei rischi e delle garanzie";
Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge che stabilisce
che "la prima classificazione di cui al comma 2 dell'art.
2 verra' pubblicata entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge";
Avuto presente che il medesimo art. 3, comma 1, prevede
la pubblicazione della prima rilevazione trimestrale del
tasso effettivo globale medio degli interessi praticati
nel corso del trimestre precedente dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti
dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dagli intermediari sono individuate, tenuto
conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie
omogenee di operazioni: apertura di credito in conto corrente,
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati,
operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, altri
finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione
dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie
di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento,
nonche' alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
2. Il periodo di riferimento per la prima rilevazione dei
dati e' quello compreso tra il 1 ottobre 1996 e il 31 dicembre
1996.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 1996
Il Ministro: CIAMPI
DECRETO 22 settembre
1998.
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni
in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2,
in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente
la "classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo,
della durata, dei rischi e delle garanzie";
Visti i propri decreti del 23 settembre 1996 e del 24 settembre
1997 recanti la classificazione delle operazioni creditizie
per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura"
emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche
e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari
sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto,
le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di
credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su
crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale,
crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale,
operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti
contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti
a breve e medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione
dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie
di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento,
nonche' alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 1998
Il Ministro: Ciampi
DECRETO 21 settembre
1999.
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni
in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2,
in base al quale il Ministero del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente
la "classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo,
della durata, dei rischi e delle garanzie";
Visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24 settembre
1997 e del 22 settembre 1998 recanti la classificazione
delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini
della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura"
emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche
e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilità del vertice politico
e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento
di classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n.
108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del
vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari
sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto,
le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di
credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su
crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale,
crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale,
operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti
contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti
a breve e medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione
dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie
di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento,
nonche' alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 1999
Il dirigente generale: LAURIA
DECRETO 20 settembre
2000.
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
IL
DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE
V
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni
in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2,
in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente
la "classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo,
della durata, dei rischi e delle garanzie";
Visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24 settembre
1997, del 22 settembre 1998 e del 21 settembre 1999 recanti
la classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura"
emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche
e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell'ambito di responsabilità del vertice politico
e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento
di classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n.
108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del
vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari
sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto,
le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di
credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su
crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale,
crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale,
operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti
contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti
a breve e medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione
dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie
di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento,
nonche' alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2000