I
protesti sono operazioni
attraverso le quali si dichiara pubblicamente un
mancato pagamento.
Un
titolo di credito, una volta scaduto, rende immediatamente
eseguibili diversi titoli: cambiali, assegni bancari, vaglia
cambiari e tratte accettate. Se non risulta coperto, la banca
emittente lo consegna ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario.
Questi provvede a redigere il protesto: il titolo è
quindi reso esecutivo.
Il notaio, oltre ad occuparsi dell’iscrizione
negli appositi registri, consegna l’Elenco Protesti
(riferito ad un periodo prestabilito) al Presidente del Tribunale
ed al Presidente della Camera di Commercio, la quale provvederà
alla pubblicazione entro 10 giorni.
Il titolo di credito viene consegnato alla banca, che lo
invia nuovamente al creditore unitamente all’addebito
delle spese relative al protesto. Se il protestato prolunga
ulteriormente il mancato pagamento, il creditore è
libero di decidere se proseguire o meno con l’attività
giudiziale ed il pignoramento nei suoi confronti: in questo
caso, il nome del protestato rimane per 5 anni nel
Pubblico Registro Informatico dei Protesti.
Se il pagamento avviene entro l’anno, è possibile
presentare la richiesta di riabilitazione al Presidente del
Tribunale. In caso di diniego, il debitore ha 10 giorni di
tempo per presentare reclamo presso la Corte d’Appello.
Se il pagamento avviene dopo i 10 giorni, la cancellazione
è solo parziale: sebbene segnalato nel Registro, l’iscrizione
rimane.
Ottenuto il decreto di riabilitazione, il protestato ha diritto
a richiedere la cancellazione definitiva dagli elenchi. Se
il Presidente della Camera di Commercio non accoglie l’istanza
entro 20 giorni dalla presentazione, il protestato può
fare ricorso al Giudice di Pace competente, presso il luogo
di residenza del debitore.
Trascorsi 5 anni, la cancellazione
protesti avviene automaticamente.
L’istanza di cancellazione può essere presentata
anche da coloro che pensano di essere stati protestati ingiustamente.
In questi casi, è necessario fornirne la relativa dimostrazione.
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