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MOMENTANEAMENTE SOSPESI
Nel caso di mutui ipotecari l’ipoteca
rappresenta la garanzia richiesta dai
finanziatori a propria tutela: in questo modo, infatti, essi
acquisiscono il diritto di prelazione sull’immobile.
Al fine di rendere l’ipoteca pubblica, è necessaria
l’Iscrizione nei Pubblici Registri
immobiliari.
Trascorsi 20 anni,
l’ipoteca è da considerarsi automaticamente estinta
(se il mutuo prevede una durata maggiore è necessario
il rinnovo). Qualora il proprietario dell’immobile avesse
in seguito intenzione di venderlo, dovrà richiedere,
al proprio creditore, l’assenso alla cancellazione.
L’Ipoteca di primo
grado richiesta è costituita
da 150% al 300% del finanziamento erogato. In questo modo, essa
andrà a coprire anche le spese relative a: premi assicurativi,
interessi concordati (ed eventuali interessi di mora), spese
giudiziali (per sostenere un eventuale recupero della cifra
erogata), oneri erariali, notarili e professionali, etc.
Il cosiddetto Contratto Unico
permette di sveltire i tempi previsti
dal contratto di mutuo ipotecario, relativi a procedure ed oneri
contrattuali. Esso si configura come un mutuo ove, formalmente,
ha luogo l’erogazione della completa somma prestata, contestualmente
alla stipula del contratto. Tale
somma, allo stesso tempo, viene
riversata dal cliente a titolo di
deposito, come garanzia dell’iscrizione ipotecaria. La
legge stabilisce che, trascorsi 10 giorni dalla stessa, la somma
in questione venga riconsegnata al mutuatario.
Solitamente, i finanziatori
attivano il cosiddetto Prefinanziamento:
la somma stabilita viene resa subito disponibile e, sulla stessa,
vengono pagati gli interessi relativi ai giorni trascorsi nell’intervallo
di tempo tra la data di erogazione del finanziamento ed il completamento
della pratica notarile di ipoteca.
Qualora l’ipoteca non dovesse coprire completamente la
richiesta di garanzia del creditore, è prevista un’ulteriore
forma di tutela, la Fidejussone.
Tale garanzia prevede l’esistenza
di una parte terza, la quale si assume
piena responsabilità nei confronti del finanziatore,
garantendo l’adempimento degli obblighi del cliente mutuatario.
In questo modo, il fidejussore
è tenuto a rispondere personalmente
con i beni di sua proprietà.
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