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MOMENTANEAMENTE SOSPESI
MUTUI AGEVOLATI: ACQUISTO DI ABITAZIONI
ED IMMOBILI
L’accensione di un mutuo su
abitazioni ed immobili è soggetta ad
una serie di agevolazioni.
In sostituzione dell’imposta
di registro, ipotecaria e catastale,
l’atto è soggetto ad una determinata imposta sostitutiva,
che verrà trattenuta al momento dell’erogazione
del finanziamento in questione. L’importo differisce in
base al bene acquistato.
Le imposte da pagare variano
inoltre in base ad alcuni parametri quali la qualifica del venditore
(se soggetto privato o azienda) e la tipologia di immobile acquistato
(ovvero se prima casa dove le agevolazioni sono superori o seconda
casa.
Acquisto
da un privato: è necessario
pagare l’imposta di registro (calcolata sul prezzo dichiarato
nell’atto di vendita).
L’aliquota dell’imposta è del 3%, se si tratta
di acquisto della prima abitazione; del 10% negli altri casi.
Inoltre, si aggiungono l’imposta ipotecaria e quella catastale,
entrambe di un importo pari a 129,11 € ; qualora non si
trattasse di prima casa, tale importo aumenterebbe, rispettivamente,
al 2% e all’1% del valore dell’immobile.
Acquisto
da un’impresa: è necessario
pagare l’imposta di registro (importo fisso di 129,11
€), alla quale si aggiungono le imposte ipotecarie e catastali
(entrambe pari a 129,11 €) e l’Iva.
Quest’ultima è pari al 4% del valore dichiarato
nell’atto di vendita, se si tratta di acquisto della prima
casa, ed al 10% di esso, in caso di normali compravendite immobiliari.
Acquisto
della prima casa: importo pari allo
0,25%. In questo caso, inoltre, è possibile detrarre
dall’Irpef gli interessi passivi pagati in un mutuo ipotecario.
Tale detrazione, pari al 19% su un importo non superiore ai
3.615.20 €, è effettuabile solo in presenza delle
seguenti condizioni: l’unità immobiliare deve essere
stata adibita ad abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto;
esso deve essere avvenuto nei 12 mesi (antecedenti o successivi)
alla data di stipulazione del mutuo; nel caso di acquisto d’immobile
locato, deve esser stato notificato al locatario, entro 2 mesi
dall’acquisto, atto d’intimazione di licenza o di
sfratto per finita locazione ed, entro 1 anno dal rilascio dell’immobile
in questione, questo deve essere stato adibito ad abitazione
principale.
Acquisto
di altri beni (seconda casa): importo
pari al 2%.
MUTUI AGEVOLATI: RISTRUTTURAZIONE
E MANUTENZIONE
In questo caso possibile
detrarre dall’Irpef anche parte
delle spese relative ai lavori di manutenzione e ristrutturazione.
E’ possibile,
nell’arco di 10 anni, detrarre
dall’Irpef lorda il 41% delle
spese relative ai seguenti lavori di ristrutturazione: manutenzione
ordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
ed altre opere per sicurezza, risparmio energetico e rimozione
delle barriere architettoniche.
Tale detrazione, applicabile solo per lavori
effettuati entro il 31 dicembre del 2004
e di un ammontare complessivo inferiore ai 60.000 € (per
ogni comproprietario o convivente nella stessa unità),
prevede la documentazione delle relative spese (secondo quanto
disposto dalla legge finanziaria). In caso di immobile ristrutturato
dall’impresa venditrice, l’importo detraibile non
potrà superare il 25% della spesa per l’acquisto.
In caso di mutui agevolati per ristrutturazione stipulati
in data anteriore all’anno 1997,
è possibile detrarre un importo, pari al 19%, relativamente
ai seguenti oneri: interessi passivi, oneri accessori e quote
di rivalutazione (dipendenti da clausole di indicizzazione).
Tale detrazione, su un importo
non superiore ai di 2.582.28 €,
è effettuabile solo in presenza delle seguenti condizioni:
i lavori devono aver inizio nei 6 mesi antecedenti o successivi
alla data di stipulazione del mutuo; l’unità immobiliare
deve essere adibita ad abitazione principale, entro e non oltre
6 sei mesi a partire dal termine dei lavori in questione.
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