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MUTUI AGEVOLATI: ACQUISTO DI ABITAZIONI ED IMMOBILI

L’accensione di un mutuo su abitazioni ed immobili è soggetta ad una serie di agevolazioni.

In sostituzione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, l’atto è soggetto ad una determinata imposta sostitutiva, che verrà trattenuta al momento dell’erogazione del finanziamento in questione. L’importo differisce in base al bene acquistato.

Le imposte da pagare variano inoltre in base ad alcuni parametri quali la qualifica del venditore (se soggetto privato o azienda) e la tipologia di immobile acquistato (ovvero se prima casa dove le agevolazioni sono superori o seconda casa.


Acquisto da un privato: è necessario pagare l’imposta di registro (calcolata sul prezzo dichiarato nell’atto di vendita).

L’aliquota dell’imposta è del 3%, se si tratta di acquisto della prima abitazione; del 10% negli altri casi.

Inoltre, si aggiungono l’imposta ipotecaria e quella catastale, entrambe di un importo pari a 129,11 € ; qualora non si trattasse di prima casa, tale importo aumenterebbe, rispettivamente, al 2% e all’1% del valore dell’immobile.

Acquisto da un’impresa: è necessario pagare l’imposta di registro (importo fisso di 129,11 €), alla quale si aggiungono le imposte ipotecarie e catastali (entrambe pari a 129,11 €) e l’Iva.

Quest’ultima è pari al 4% del valore dichiarato nell’atto di vendita, se si tratta di acquisto della prima casa, ed al 10% di esso, in caso di normali compravendite immobiliari.

Acquisto della prima casa: importo pari allo 0,25%. In questo caso, inoltre, è possibile detrarre dall’Irpef gli interessi passivi pagati in un mutuo ipotecario.
Tale detrazione, pari al 19% su un importo non superiore ai 3.615.20 €, è effettuabile solo in presenza delle seguenti condizioni: l’unità immobiliare deve essere stata adibita ad abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto; esso deve essere avvenuto nei 12 mesi (antecedenti o successivi) alla data di stipulazione del mutuo; nel caso di acquisto d’immobile locato, deve esser stato notificato al locatario, entro 2 mesi dall’acquisto, atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione ed, entro 1 anno dal rilascio dell’immobile in questione, questo deve essere stato adibito ad abitazione principale.

Acquisto di altri beni (seconda casa): importo pari al 2%.


MUTUI AGEVOLATI: RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE

In questo
caso possibile detrarre dall’Irpef anche parte delle spese relative ai lavori di manutenzione e ristrutturazione.

E’ possibile, nell’arco di 10 anni, detrarre dall’Irpef lorda il 41% delle spese relative ai seguenti lavori di ristrutturazione: manutenzione ordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed altre opere per sicurezza, risparmio energetico e rimozione delle barriere architettoniche.

Tale detrazione, applicabile solo per
lavori effettuati entro il 31 dicembre del 2004 e di un ammontare complessivo inferiore ai 60.000 € (per ogni comproprietario o convivente nella stessa unità), prevede la documentazione delle relative spese (secondo quanto disposto dalla legge finanziaria). In caso di immobile ristrutturato dall’impresa venditrice, l’importo detraibile non potrà superare il 25% della spesa per l’acquisto.

In caso di mutui agevolati per ristrutturazione
stipulati in data anteriore all’anno 1997, è possibile detrarre un importo, pari al 19%, relativamente ai seguenti oneri: interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione (dipendenti da clausole di indicizzazione).
Tale detrazione,
su un importo non superiore ai di 2.582.28 €, è effettuabile solo in presenza delle seguenti condizioni: i lavori devono aver inizio nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale, entro e non oltre 6 sei mesi a partire dal termine dei lavori in questione.