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Riportiamo
di seguito gli articoli
principali del Codice Civile
riguardanti gli impedimenti
legali del matrimonio. Per ulteriori
riferimenti, si consiglia di consultare il Codice Civile.
Art. 84 - Età.
I minori di età non possono
contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell’interessato,
accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza
delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori
o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio
ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto
sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero,
agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto può
essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d’appello,
nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile,
emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia
quando è decorso il termine previsto nel quarto comma,
senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85 - Interdizione per infermità di mente.
Non può contrarre matrimonio
l’interdetto per infermità di mente (116, 117,
119, 414 e seguenti).
Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa,
il pubblico ministero può richiedere che si sospenda
la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione
non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato
sull’istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc.
Civ. 324).
Art. 86 - Libertà di stato.
Non può contrarre matrimonio
chi è vincolato da un matrimonio precedente (65, 116,
117, 124, c.p. 556).
Art. 87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Non possono contrarre matrimonio fra
loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi
o naturali; i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o
uterini; lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso
in cui l’affinità deriva dal matrimonio dichiarato
nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la
cessazione degli effetti civili;
gli affini in linea collaterale in secondo grado; l’adottante,
l’adottato e i suoi discendenti;
i figli adottivi della stessa persona; l’adottato e i
figli dell’adottante; l’adottato e il coniuge dell’adottante,
l’adottante e il coniuge dell’adottato. I divieti
contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all’affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto
dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso degli
interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio
nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione
o di filiazione naturale. L’autorizzazione può
essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l’affinità
deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico
ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell’art. 84.
Art. 88 - Delitto.
Non possono contrarre matrimonio tra
loro le persone delle quali l’una è stata condannata
per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra
(116, 117).
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata
la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino
a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 89. Divieto temporaneo di nuove nozze.
Non può contrarre matrimonio
la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento
o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano
stati pronunciati in base all’art. 3, n. 2, lett. b) ed
f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui
il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche
soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente
escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata
in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie,
nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell’art. 84 e del comma quinto dell’art. 87. Il
divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 140. Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’art.
89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge
sono puniti con l’ammenda da L. 100.000 a L. 200.000.
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