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La
legge prevede che ai lavoratori ed alle lavoratrici (non in
prova), sia concesso un congedo
matrimoniale di 15 giorni consecutivi.
Esso, però, non potrà essere richiesto durante
il periodo delle ferie annuali né durante il preavviso
di licenziamento. La richiesta di congedo, salvo casi eccezionali,
dovrà essere avanzata con un anticipo
di almeno 6 giorni.
Potranno legittimamente ricevere l’assegno per il congedo
matrimoniale, le seguenti
categorie di lavoratori:
Lavoratori,
non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali,
artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori
a domicilio).
Personale
di bassa forza dell’armamento libero (sottufficiali e
comuni) che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto
di lavoro di almeno una settimana.
Operaie e marittimi che si dimettano
per contrarre matrimonio.
Lavoratori che, ferma restando l’esistenza
del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per malattia,
sospensione dal lavoro, richiamo alle armi, etc.
Lavoratori e i marittimi disoccupati,
che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto
di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio.
Marittimi in servizio militare che
possano far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15
giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero
la data di ultimazione del servizio di leva.
I documenti
Ai fini dell’ottenimento dell’assegno congedo, i
lavoratori dovranno presentare, al datore di lavoro,
copia del certificato di matrimonio,
entro 60 giorni dalla sua celebrazione. In caso di pagamento
da parte dell’Inps, domanda e copia del certificato dovranno
essere presentati entro 1 anno.
Importo e pagamento
L’importo dell’assegno
è pari alla
retribuzione di 7 giorni lavorativi
(8 giorni per i marittimi). Esso viene calcolato in base a quella
percepita nell’ultimo periodo di paga (o negli ultimi
2 per i lavoratori dell’industria e dell’artigianato,
retribuiti a settimana).
Tale importo viene corrisposto, dai datori di lavoro (per conto
dell’Inps) all’inizio del periodo di congedo. L’azienda
in questione, entro 1 anno dalla data relativa ai singoli pagamenti,
chiederà all’Inps il rimborso dovuto. Ai lavoratori
disoccupati, o che si trovano sotto le armi, l’importo
verrà pagato direttamente dall’Inps.
Il ricorso
Qualora la domanda di congedo venga respinta, sarà possibile
fare ricorso
al Comitato provinciale dell’Inps.
Redatto in carta libera, il ricorso dovrà essere presentato
entro 90 giorni dalla data in
cui è stata ricevuta la lettera di reiezione.
Dovrà essere indirizzato al Comitato Provinciale, seguendo
una delle diverse procedure. Esso, infatti, potrà essere
presentato agli sportelli
della sede dell’Inps che
ha respinto la domanda; inviato per posta alla sede dell’Inps,
attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno; o presentato
presso uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
In ogni caso, al ricorso dovranno essere allegati tutti i documenti
ritenuti utili ai fini dell’accettazione.
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