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Il Congedo Matrimoniale
 
Il Congedo MatrimonialeLa legge prevede che ai lavoratori ed alle lavoratrici (non in prova), sia concesso un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi. Esso, però, non potrà essere richiesto durante il periodo delle ferie annuali né durante il preavviso di licenziamento. La richiesta di congedo, salvo casi eccezionali, dovrà essere avanzata con un anticipo di almeno 6 giorni.

Potranno legittimamente ricevere l’assegno per il congedo matrimoniale, le
seguenti categorie di lavoratori:

Lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio).

Personale di bassa forza dell’armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana.

Operaie e marittimi che si dimettano per contrarre matrimonio.

Lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi, etc.

Lavoratori e i marittimi disoccupati, che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio.

Marittimi in servizio militare che possano far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva.


I documenti

Ai fini dell’ottenimento dell’assegno congedo, i lavoratori dovranno presentare, al datore di lavoro,
copia del certificato di matrimonio, entro 60 giorni dalla sua celebrazione. In caso di pagamento da parte dell’Inps, domanda e copia del certificato dovranno essere presentati entro 1 anno.


Importo e pagamento

L’importo dell’assegno è pari alla retribuzione di 7 giorni lavorativi (8 giorni per i marittimi). Esso viene calcolato in base a quella percepita nell’ultimo periodo di paga (o negli ultimi 2 per i lavoratori dell’industria e dell’artigianato, retribuiti a settimana).

Tale importo viene corrisposto, dai datori di lavoro (per conto dell’Inps) all’inizio del periodo di congedo. L’azienda in questione, entro 1 anno dalla data relativa ai singoli pagamenti, chiederà all’Inps il rimborso dovuto. Ai lavoratori disoccupati, o che si trovano sotto le armi, l’importo verrà pagato direttamente dall’Inps.


Il ricorso

Qualora la domanda di congedo venga respinta, sarà possibile fare
ricorso al Comitato provinciale dell’Inps. Redatto in carta libera, il ricorso dovrà essere presentato entro 90 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la lettera di reiezione.

Dovrà essere indirizzato al Comitato Provinciale, seguendo una delle diverse procedure. Esso, infatti, potrà essere presentato agli
sportelli della sede dell’Inps che ha respinto la domanda; inviato per posta alla sede dell’Inps, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno; o presentato presso uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. In ogni caso, al ricorso dovranno essere allegati tutti i documenti ritenuti utili ai fini dell’accettazione.




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