LEGGE 895 -
IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 180/50.
Art.13
(Determinazione delle quote cedibili)
Agli effetti della determinazione della quota cedibile,
gli stipendi o i salari debbono essere depurati dalle ritenute
per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri
titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute
per, contributo al Fondo per ilcredito ai dipendenti dello
Stato.
Art.14
(Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario)
Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di
quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi
di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello
predisposto dall'amministrazione del Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino:
a) nome, cognome e paternità dell'interessato;
b) la qualifica e l'amministrazione dalla quale dipende;
c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario
ragguagliato a mese con la norma dell'art.12 del testo unico,
escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del
trattamento di quiescenza;
d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio
o sul salario;
e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti,
cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari
o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei ereditari.
Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera
dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per
il pagamento dello stipendio o del salario e deve essere
consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identità
ovvero deve essergli trasmessa, se richiesta, direttamente
per posta. E' vietato il rilascio della dichiarazione per
stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello
Stato indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico
o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo
a favore del Fondo, a norma degli articoli 17 e 18 del testo
unico medesimo.
Art.15
(Certificato di sana costituzione fisica del cedente)
L'impiegato o il salariato che voglia contrarre un prestito
verso cessione di quote di stipendio o di salario deve provare
di aver sana costituzione fisica, mediante certificato rilasciato
da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale,
da un medico militare in attività di servizio o da
un medico incaricato dall’Amministrazione da cui dipende.
Per i dipendenti dalla Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni i certificati di sana costituzione fisica
possono essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie
dello Stato.
Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento
governativo dove esiste un medico incaricato del servizio
sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico
stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il certificato
può essere rilasciato da uno dei medici indicati
nei commi precedenti; in tal caso il capo dell'ufficio che
trasmette gli atti per il prestito deve fare risultare la
mancanza o impedimento del medico incaricato. Il sanitario,
dopo avere accertato la indennità personale del richiedente,
lo sottopone a visita e non può rifiutarsi di rilasciare
il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso
da parte del richiedente nella misura della metà
della tariffa stabilita dall'Alto Commissariato per la igiene
e la sanità pubblica (1) per le visite individuali
a domicilio da parte del medici provinciali. Il certificato
della visita sanitaria deve essere redatto su apposito modello
a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito
ai dipendenti dello Stato. Il sanitario che rilascia il
certificato deve fare attestare la sua qualità e
autenticare la sua firma dal prefetto, dal sindaco, dalla
superiore autorità militare, dal capo dell'ispettorato
sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal
capo dell'ufficio o stabilimento, a seconda che si tratti
di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale,
di medico militare, di medico delle Ferrovie dello Stato
o di medico incaricato presso un ufficio o stabilimento.
Il certificato non può essere consegnato al richiedente,
ma deve essere consegnato o spedito, in busta chiusa, al
capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato. Il certificato
medico cessa di essere valido qualora pervenga, con la relativa
domanda, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato dopo 45 giorni dalla data del suo rilascio.
Art.17
(Conto del residuo debito per cessione preesistente)
L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso
verso uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo
unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione
di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto
cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione
di quest'ultimo. L'istituto cessionario è tenuto
a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni
dalla richiesta su apposito modulo a stampa predisposto
dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato. Il cedente, ove riconosca la regolarità del
conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari,
di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere
il residuo debito computando gli interessi fino a tutto
il mese nel quale ne effettua il pagamento. I due esemplari
del conto debbono, dall'interessato, essere prodotti all'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato, insieme
al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti
indicati nell'art.15 del testo unico o con la domanda per
concessione di prestito sul Fondo. La produzione del conto
è obbligatoria anche nel caso in cui il nuovo mutuante
sia lo stesso cessionario precedente.Non occorre la presentazione
del conto quando la precedente cessione sia stata consentita
a favore del Fondo o sia stata da questo riscattata.
Art.18
(Domande di prestito ad istituti autorizzati)
Chi intenda contrarre un prestito verso cessione di quote
di stipendio o di salario con uno degli istituti indicati
nell'art.15 del testo unico deve fame domanda in quattro
esemplari all'istituto mutuante, su apposito modello predisposto
dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato. Dalla domanda devono risultare:
a) il nome, il cognome, la paternità, lo stato civile
e la qualifica del richiedente;
b) l'amministrazione dalla quale dipende;
c) il numero delle quote mensili dello stipendio o del salario
delle quali intenda fare cessione, l'importo costante di
ciascuna quota espressa in unità di lire e l'ammontare
complessivo delle quote stesse che costituisce lo importo
lordo del prestito.
La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio dal
quale l'interessato dipende.
Art.19
(Attestazione del capo di ufficio del richiedente sulla
domanda di prestito)
Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio
dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria
responsabilità:
a) l'esattezza delle generalità;
b) la data di nascita;
c) la data di prima nomina all'impiego;
d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda,
per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti
ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina
e fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale
registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto
dei servizi straordinari anteriori;
e) che il richiedente non è soggetto agli obblighi
di leva;
f) che è attualmente in servizio attivo ed è
in possesso dei requisiti richiesti nell'art.6 del testo
unico;
g) che non sono in corso, né previsti, provvedimenti
che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione
anche temporanea dello stipendio o del salario;
h) la forma del trattamento di quiescenza.
I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte
le attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare
della dichiarazione relativa allo stipendio, o al salario
indicato nel precedente art.14, sono, dall'ufficio dal quale
dipende il richiedente, spediti direttamente all'istituto
cui la domanda è diretta.
Art.20
(Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati)
L'istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente
articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari
della domanda precisando;
a) l'ammontare lordo del prestito;
b) il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio
o di salario da cedersi, per l'estinzione del prestito,
che devono essere di eguale misura:
c) il saggio annuo dell'interesse;
d) l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera
durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da
trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito.
Dichiara, altresì, che dalla somma mutuata dovranno
essere anche detratti l'importo dei diritti del Fondo per
il credito ai dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo
debiti per precedente cessione ed ogni altro eventuale debito
indicato dal Fondo, le spese di amministrazione e la tassa
di registro.
Il consenso da parte dell'istituto mutuante è dato
con firma del rappresentante legale e timbro dell'istituto
stesso, che restituisce gli atti all'ufficio dal quale li
ha ricevuti.
Il consenso da parte del mutuatario è dato con sua
firma, escluso qualsiasi mandatario o intermediario.
Art.22
(Accertamento della regolarità del contratto e concessione
di garanzia)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per
controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di
regolamento, nonché la liquidazione degli interessi
e delle spese accessorie. Accertata la regolarità
degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato e contemporaneamente liquida
a favore del Fondo stesso l'importo delle spese di amministrazione
e quello del premio compensativo del rischio ai sensi dell'art.27
del testo unico. La dichiarazione di garanzia, apposta sui
quattro esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo
alle disposizioni del testo unico e la indicazione dettagliata
delle somme che l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo
del mutuo e Versare al Fondo o ad altro istituto creditore
per eventuale precedente cessione. La concessione della
garanzia viene annotata in apposito registro insieme con
l'indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo,
ai fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini
stabiliti dall'art.41 del testo unico.
Art.23
(Provvedimenti dopo la concessione della garanzia)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato, concessa la garanzia, provvede come appresso:
a) trasmette in piego raccomandato all'istituto mutuante
due originali del contratto dei quali uno per l'Ufficio
del registro e, ove si abbia residuo debito per precedente
cessione da estinguere, un esemplare della relativa situazione
accettata dal debitore;
b) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone
il pagamento dello stipendio o del salario un altro originale
del contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio
o del salario mensile di cui all'articolo 14, con invito
a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo facendo
espressa indicazione dell'importo e della data di decorrenza
della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o sul salario
nonché della data di cessazione della ritenuta per
eventuale cessione precedente;
c) informa il mutuatario della concessa garanzia, della
liquidazione delle somme che debbono essere prelevate dall'importo
del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute
da eseguirsi sullo stipendio o sul salario;
d) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio
che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del
salario, ove sia esso distinto dall'ufficio ordinatore;
e) dà notizia, altresì, del contratto all'ufficio
del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto
mutuante;
f) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto
con tutti i documenti che lo corredano.
I pieghi raccomandati di cui alle lettere a) e b) non possono
contenere che un solo contratto con i relativi allegati.
Art.24
(Obbligo della registrazione del contratto da parte del
mutuante)
Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione
a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello
della ricevuta notizia della concessione della garanzia
nel modo stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente.
Art.27
(Istruttoria della domanda di prestito diretto)
L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato accerta la regolarità dei documenti prodotti,
la esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti
per la cessione di quote di stipendio o di salario e sottopone,
quindi, la domanda stessa alle determinazioni del Comitato
amministrativo.
Art.30
(Liquidazione ed ammortamento del prestito)
L'ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo
giorno del mese immediatamente successivo a quello della
somministrazione e, agli effetti del calcolo degli interessi,
l'ammortamento si considera iniziato dal primo giorno del
terzo mese.
Sono liquidati distintamente:
a) l'importo lordo del prestito;
b) l'importo degli interessi calcolati per l'intero periodo
di ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio
del 4,50%;
c) le spese di amministrazione nella misura di lire 0,50%
sull'importo lordo del prestito;
d) il premio compensativo dei rischi pari al 2% dell'importo
lordo del prestito ove sia estinguibile fino a 5 anni, o
del 4% ove il prestito sia estinguibile oltre il quinquennio;
e) l'interesse al saggio del 4,50% per l'anticipato pagamento
relativamente al periodo che intercorre fra la data di emissione
del mandato e quella d'inizio dell'ammortamento del prestito;
f) il residuo debito netto per eventuale precedente cessione,
liquidato alla data di inizio dell'ammortamento del nuovo
prestito;
g) l'importo di ogni altro eventuale credito dei Fondo per
il credito ai dipendenti dello Stato.
Per la misura delle percentuali di cui alle lettere b),
c), d), e) è fatta salva ogni eventuale modificazione
prevista dagli articoli 26 e 27 del testo unico.
Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente
in apposito registro.
Art.31
(Somministrazione del prestito - Estinzione della precedente
cessione)
L'importo delle somme indicate nel secondo comma dell'articolo
precedente alle lettere da b) a g) è detratto dall'ammontare
lordo del prestito e la somministrazione del residuo importo
netto si effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento.
Qualora il residuo debito netto per precedente cessione
sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell'articolo
15 del testo unico, tale debito si estingue mediante la
contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore
dello istituto creditore.
Art.32
(Comunicazione agli uffici al fine della trattenuta delle
quote cedute)
La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato deve essere comunicata all'ufficio
che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al
cedente.
La comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata
e deve contenere:
a) la indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati
nell'art.30;
b) l'importo netto del prestito concesso e gli estremi dell'ordinativo
di pagamento;
c) il numero e l'importo delle quote da trattenersi sullo
stipendio o sul salario mensile per l'ammortamento del prestito
e la relativa decorrenza;
d) la data in cui deve considerarsi cessata la trattenuta
per l'eventuale precedente cessione in corso.
Analoga comunicazione deve essere fatta al cedente ed all'ufficio
che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del
salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore.
Art.36
(Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)
La comunicazione prevista negli articoli 23 e 32 costituisce
l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice
ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio
o di salario cedute.
Le quote di stipendio o di salario cedute e non trattenute
alle rispettive scadenze sono recuperabili a cura della
suddetta Amministrazione a norma dell'art.3 del regio decreto-legge
19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno
1939, n. 734, distintamente dalle quote cedute che si maturano
di mese in mese.
Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi
alla dipendenza di altro ufficio della stessa o diversa
Amministrazione statale, ovvero alla dipendenza di una delle
altre Amministrazioni contemplate nell'art.1 del testo unico,
l'ufficio che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della
cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica,
per mezzo di lettera raccomandata, al nuovo ufficio del
cedente, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile,
i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché
il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti
al cessionario. Della comunicazione medesima deve essere
data immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito
ai dipendenti dello Stato e, nel caso di contratto con uno
degli istituti di cui all'art.15 del testo unico, anche
al cessionario.
Art.38
(Trattamento di quiescenza con forma assicurativa Cautele
speciali)
Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o
in parte in una forma assicurativa, l'impiegato o il salariato
beneficiario delle relative polizze, per contrarre un mutuo
verso cessione di quote dello stipendio o del salario, deve
impegnarsi di non chiedere all'Istituto assicuratore operazioni
di prestito o riscatto e non costituire vincoli sulle polizze
in qualsiasi altro modo fino alla concorrenza dell'importo
lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione di
quote dello stipendio o del salario. L'ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione
di tale impegno all'istituto assicuratore a mezzo di lettera
raccomandata. Ove le dette polizze siano già gravate
da vincoli, l'impiegato o il salariato beneficiario può
contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio
o del salario a condizione che con il ricavato di questa
operazione siano prima estinti detti vincoli, fino alla
concorrenza dell'importo lordo del mutuo.
Art.39
(Volontaria estinzione anticipata del prestito)
Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti nell'art.38
del testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato e gli istituti cessionari indicati nell'art.15 del
testo unico medesimo possono consentire l'estinzione anticipata
dei prestiti rispettivamente concessi, salvo lo sconto degli
interessi e salvo l'abbuono del premio compensativo dei
rischi, a norma del detto art.38 del testo unico.
Art.40
(Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione)
Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso
per effetto di una nuova cessione, la restituzione della
quota del premio compensativo del rischio da parte del Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato, prevista nel secondo
comma dell'art.40 del testo unico, si effettua mediante
compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione.
Art.41
(Quote ridotte da trattenersi in caso di riduzione di emolumenti)
Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario, le
quote ridotte da trattenersi al cedente ai sensi dell'art.35
del testo unico si determinano trascurando le frazioni di
lire.
Art.42
(Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione
degli emolumenti)
Per gli effetti degli articoli 32, 43, 44 e 45 del testo
unico l'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio
o del salario al cedente deve dare immediata notizia all'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato di ogni
fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione
dello stipendio o del salario indicando, in quest'ultimo
caso, se si faccia luogo a trattamento di quiescenza. Indipendentemente
dall'obbligo di cui sopra, nel caso previsto nel secondo
comma dell'art.35 del testo unico, l'ufficio deve disporre
la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o sul salario
ridotto. Ove il cedente cessi dal servizio con diritto ad
assegno continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il
cedente pendeva comunicherà in tempo utile, anche
ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all'ufficio
tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all'istituto
di previdenza o di assicurazione, le notizie e i dati necessari
perché si possa disporre per la esecuzione, fin dall'inizio,
delle ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza.
Nel caso di cui al terzo comma dell'art.43 del testo unico
l'amministrazione dalla quale dipendeva il cedente ovvero
l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare
l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve
attendere che l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato indichi la somma da trattenersi sull'indennità
o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo
debito per cessione.
Art.43
(Caso di indennità una volta tanto spettante al cedente)
Nel caso di cui all'art.44 del testo unico, prima di pagare
al cedente la somma spettantegli una volta tanto all'atto
della cessazione dal servizio, si devono attendere le determinazioni
dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato.
Art.44
(Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente)
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà
di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato
debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno
di quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista
una procedura di ufficio.
Art.45
(Sconto di interessi ed abbuono del premio rischi)
Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.43 del testo
unico, lo sconto degli interessi e del premio compensativo
del rischio si calcola all'atto del pagamento della somma
spettante al cessionario, considerando il pagamento stesso
come effettuato alla fine del mese in cui ha luogo. La stessa
norma si applica nel caso dell'art.44 del testo unico, quando
con la ritenuta ivi prevista si effettui la estinzione anticipata
del mutuo.
Art.57
(Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario)
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate
nell'art.1 del testo unico e non contemplati nel titolo
II del testo medesimo, che intendono contrarre un prestito
verso cessione di quote dello stipendio o del salario devono
presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo
stipendio o il salario che percepiscono, nella quale siano
indicati gli elementi prescritti nell'art.14 del presente
regolamento.Detta dichiarazione è rilasciata dall'Amministrazione
dalla quale l'impiegato o il salariato dipende.
Art.58
(Conto del residuo debito per cessione preesistente)
Gli impiegati e i salariati di cui all'articolo precedente
che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un
nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di
salario con un istituto diverso devono chiedere al precedente
cessionario il conto del residuo debito, che dovrà
essere estinto con la nuova cessione. Il precedente cessionario
è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni
dalla richiesta. Il cedente, se trova il conto regolare,
dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad
estinguere il residuo debito computando gli interessi fino
a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. Se l'impiegato
o il salariato ha in corso una cessione di quote dello stipendio
o del salario, l'amministrazione dalla quale dipende non
può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova
se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione
del debito per la cessione precedente.
Art.59
(Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)
La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione
dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai
sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di
salario cedute.
Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi
alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate
dall'art.1 del testo unico, quella che aveva l'obbligo di
curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di
detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata,
all'altra Amministrazione, ai fini della prosecuzione della
ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione
medesima, nonché il conto delle ritenute eseguite
e dei versamenti fatti al cessionario.
Art.60
(Calcolo delle quote cedute - Casi di riduzione degli emolumenti)
Le quote mensili dello stipendio o del salario di cui si
vuol fare la cessione devono essere indicate per importo
costante ed in unità di lire. Nel caso di riduzione
dellostipendio o del salario gravato di cessione che obblighi
a ridurre le quote mensili da trattenere per detta cessione,
tali quote si determinano trascurando le frazioni di lire.
Art.61
(Obblighi nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione
degli emolumenti)
Per gli effetti dell'art.43 del testo unico richiamato nell'art.55
del testo medesimo, l'amministrazione che provvede al pagamento
dello stipendio o del salario gravato di cessione deve dare
immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto
assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario,
di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione
del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo
caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza. Nel
caso di cui al terzo comma dell'art.43 del testo unico,
l'amministrazione dalla quale dipendeva il cedente, ovvero
l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare
l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve
attendere che l'istituto cessionario, ovvero l'istituto
assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario,
indichi la somma da trattenersi sull'indennità o
sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo
debito per cessione.