LEGGE 675/96
- TUTELA DELLA PRIVACY
CAPO I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 1. Finalita' e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale; garantisce altresì
i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente
o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di
dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti, organizzato secondo
una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne
il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni
in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei
dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine,
o a seguito di trattamento, non può essere associato
ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita
ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali
da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis.1 La presente legge si applica anche al trattamento
di dati personali effettuato da chiunque è stabilito
nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione
europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici
o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati
solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione
europea.
1-ter.1 Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito
nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione
europea deve designare ai fini dell’applicazione della
presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio
dello Stato.
1 Commi aggiunti dall’art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467.
Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all'applicazione della presente legge, sempreché
i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione.
2.2 Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15, nonché l’articolo 18.
2 Comma così modificato dall’art. 2, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo
43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù
dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre
1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto
di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di
cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura
penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio
dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice
di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito
di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura
e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18,
31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione
per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto
alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato
con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni
della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento
di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano
in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7. Notificazione
1.4 Il titolare che intenda procedere ad un trattamento
di dati personali soggetto al campo di applicazione della
presente legge è tenuto a darne notificazione al
Garante se il trattamento, in ragione delle relative modalità
o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato,
e nei soli casi e con le modalità individuati con
il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
2.5 La notificazione è effettuata preventivamente
ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero
con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere
dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla
durata del trattamento e può riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione
è richiesta solo se muta taluno degli elementi che
devono essere indicati e deve precedere l'effettuazione
della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante
e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le
categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all’Unione europea o, qualora riguardino taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio
nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza
dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati
cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche
fuori del territorio nazionale;
h)6 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile,
da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini
di cui all’articolo 13; in mancanza di tale indicazione
si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati
nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile, nonché coloro che devono fornire le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare
la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo
le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali
anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma
3.
5-bis.7 La notificazione in forma semplificata può
non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere
b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento
di cui all’articolo 33, comma 3, quando il trattamento
è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli
articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui
al medesimo articolo 24;
b) nell’esercizio della professione di giornalista
e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità,
ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell’articolo
25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo
articolo;
c) temporaneamente senza l’ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità
strettamente collegate all’organizzazione interna
dell’attività esercitata dal titolare, relativamente
a dati non registrati in una banca di dati e diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24;
c-bis)8 per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica
in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-ter.7 Fuori dei casi di cui all’articolo 4, il trattamento
non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l’assolvimento di un compito
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati
negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità di cui all’articolo
20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di
gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari
per la classificazione della corrispondenza inviata per
fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma
1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità
e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all’organizzazione
di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate
alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d’ufficio
e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all’adempimento
di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali,
assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento
alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione strettamente collegate
a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo
necessario all’adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma
5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in
albi o elenchi professionali, per le sole finalità
strettamente collegate all’adempimento di specifiche
prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’articolo
2083 del codice civile per le sole finalità strettamente
collegate allo svolgimento dell’attività professionale
esercitata, e limitatamente alle categorie di dati, di interessati,
di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo
di conservazione dei dati necessari per il perseguimento
delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali
in conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria
gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità
alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione
di iniziative culturali o sportive o per la formazione di
cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati
anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale,
ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per
scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità
lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti
regolari con l’associazione, la fondazione, il comitato
o l’organismo, fermi restando gli obblighi di informativa
degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di
cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni
e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e
23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero,
nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo
25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni
aventi finalità di informazione giuridica, relativamente
a dati desunti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità
di raccolta di adesioni a proposte di legge d’iniziativa
popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all’amministrazione
dei condomini di cui all’articolo 1117 e seguenti
del codice civile, limitatamente alle categorie di dati,
di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie
per l’amministrazione dei beni comuni, conservando
i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei
corrispondenti diritti;
q-bis)9 è compreso nel programma statistico nazionale
o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge
ed è effettuato in conformità alle leggi,
ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31.
5-quater. 7 Il titolare si può avvalere della notificazione
semplificata o dell’esonero di cui ai commi 5-bis
e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le
finalità, le categorie di dati, di interessati e
di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate,
unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi
commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere
a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o
dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice
di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate
con le modalità previste dall’articolo 41,
comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. 7 Il titolare che si avvale dell’esonero
di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al
comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
3 Per quanto concerne il presente articolo, si rammenta
che l’art. 3, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467, prevede quanto segue: “Le disposizioni di cui
all’articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater
e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere
dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate
al regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, della
medesima legge in applicazione del comma 1 del presente
articolo.”
4 Comma così modificato dall’art. 3, comma
1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
5 Comma così modificato dall’art. 3, comma
2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467.
6 Lettera così modificata dall’art. 3, comma
3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all’art.
24, comma 1, di quest’ultimo d.lg., la disposizione
in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.
7 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997,
n. 255.
8 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lg.
30 luglio 1999, n. 281.
9 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lg.
30 luglio 1999, n. 281.
Art. 8. Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni
del titolare o del responsabile.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Sezione I - RACCOLTA
E REQUISITI DEI DATI
Art. 9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati
personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti
e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
1-bis.10 Il trattamento di dati personali per scopi storici,
di ricerca scientifica o di statistica è compatibile
con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente
trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo
necessario a questi ultimi scopi.
10 Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 30 luglio 1999, n.
281.
Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta
1.11 L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali devono essere previamente informati oralmente
o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f)12 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo
rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un
responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato
ai fini di cui all’articolo 13, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso
le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole
l’elenco aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere
gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento
di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per
il perseguimento delle finalità di cui agli articoli
4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo
interessato all’atto della registrazione dei dati
o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
4.13 La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l’informativa all’interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
11 Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 9 maggio
1997, n. 123.
12 Lettera così modificata dall’art. 4, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467. In base all’art. 24, comma
1, di quest’ultimo d.lg., la disposizione in oggetto
si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.
13 Comma così modificato dall’art. 19, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI
DATI
Art. 11. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati
o di enti pubblici economici è ammesso solo con il
consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente, in forma specifica e documentata per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 10.
Art. 12. Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b)14 è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o
per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di
un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque;
d)15 è finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto
dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 31;
e)16 è effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia
di cui all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell’articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l’interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità d’intendere
o di volere;
h)17 è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
h-bis)18 è necessario, nei casi individuati dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire
un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario
dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell’interessato.
14 Lettera così modificata dall’art. 5, comma
1, d.lg28 dicembre 2001, n. 467.
15 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
16 Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
17 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
18 Lettera inserita dall’art. 5, comma 2, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467. Ai sensi dell’art. 24, comma
2, di quest’ultimo decreto, “I provvedimenti
attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma
2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del
presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal
1 ottobre 2002.”
Art. 13. Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato
ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui
si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati
o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove
non risulti confermata l’esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed
entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.
Art. 14. Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c)
e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 72, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti la politica monetaria
e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché
la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per
l’esercizio del diritto di cui alla medesima lettera
h);
e-bis)19 da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi
di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne
pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera
d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo
32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed
integrazioni, verificandone l'attuazione.
19 Lettera inserita dall’art. 6, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI
ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 15. Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei
dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee
e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva
sono individuate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro di grazia
e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con
successivi regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica
del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento
dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad
un trattamento per finalità analoghe agli scopi per
i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
c-bis)20 conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi
storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità
alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e
ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di
legge in materia di trattamento dei dati personali è
nulla ed è punita ai sensi dell’articolo 39,
comma 1.
20 Lettera inserita dall'art. 5, d.lg. 30 luglio 1999, n.
281.
Art. 17. Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato
di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui al
comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata
in occasione della conclusione o dell’esecuzione di
un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato
o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di
dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 19. Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati
personali da parte delle persone incaricate per iscritto
di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o
dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione
dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
a-bis)21 qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta di quest'ultimo;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono
per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d)22 nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela
della riservatezza ed in particolare dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all’articolo
25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l’interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità d’intendere
o di volere;
g)23 limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera
e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell’ambito dei gruppi bancari di cui all’articolo
60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, nonché tra società controllate e società
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,
i cui trattamenti con finalità correlate sono stati
notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per
il perseguimento delle medesime finalità per le quali
i dati sono stati raccolti;
h-bis)24 limitatamente alla comunicazione, quando questa
sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base
dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali,
la dignità o un legittimo interesse dell’interessato.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
21 Lettera inserita dall’art. 7, comma 1, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
22 Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
23 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
24 Lettera inserita dall’art. 7, comma 2, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali per finalità diverse da quelle indicate
nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione
di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo
9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno
dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di
soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività. Contro il
divieto può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a)25 qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto
dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
25 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI
PARTICOLARI
Art. 22. Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis.27 Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo
Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi
ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi
o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati
non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente
ai trattamenti effettuati.
1-ter.28 Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati
riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni
a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento
di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base
di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3.29 Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge, nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza
di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti
dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione
della presente legge, emanati in attuazione della legge
31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere
al Garante, nelle more della specificazione legislativa,
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate
ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti
finalità di interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento
dei dati indicati al comma 1.
3-bis.30 Nei casi in cui è specificata, a norma del
comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili,
i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto
dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi
ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente
pertinenti e necessari in relazione alle finalità
perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4.31 I dati personali indicati al comma 1 possono essere
oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti,
a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale,
ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e
comunità religiose, per il perseguimento di fnalità
lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o
dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l’associazione, ente od organismo,
sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del
relativo ambito e l’ente, l’associazione o l’organismo
determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato
o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità d’intendere
o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell’interessato
quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma
1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo
43, comma 2.
26 Per quanto concerne il presente articolo, si richiama
l'attenzione sul disposto dell'Articolo 17 ("Tutela
della salute") del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante
"Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici".
27 Comma inserito dall'art. 5, comma 1, d.lg. 11 maggio
1999, n. 135.
28 Comma inserito dall’art. 8, comma 1, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467.
29 Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, d.lg.
11 maggio 1999, n. 135.
30 Comma inserito dall'art. 5, comma 3, d.lg. 11 maggio
1999, n. 135.
31 Comma così sostituito dall’art. 8, comma
2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Si ricorda, a proposito
di questo comma, quanto previsto dall’art. 24, comma
3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467: “In sede di prima
applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del
comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, introdotta dall’articolo 8 del presente decreto,
le garanzie previste nella medesima lettera a) sono determinate
dall’associazione, dall’ente o dall’organismo
entro il 30 giugno 2002.”
Art. 23. Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione
del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di
tutela dell'incolumità fisica e della salute dell’interessato.
Se le medesime finalità riguardano un terzo o la
collettività, in mancanza del consenso dell’interessato,
il trattamento può avvenire previa autorizzazione
del Garante.
1-bis.33 Con decreto del Ministro della sanità adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità
semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e
per la prestazione del consenso nei confronti di organismi
sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti
le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal
Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento
dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei
seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto,
in particolare da parte del medico di medicina generale
scelto dall'interessato, per conto di più titolari
di trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari
di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'articolo
11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento,
anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche,
alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte
del medico di medicina generale detenuti da altri titolari,
e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate
da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche
per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa
e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta
della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma
2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi
dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione
dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto
dei diritti di cui all'articolo 1.
1-ter.33 Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto
previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater.33 In caso di incapacità di agire, ovvero
di impossibilità fisica o di incapacità di
intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute è validamente
manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie
e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita
legalmente la potestà ovvero da un familiare, da
un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimori.
2.34 I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di
cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità. E’ vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria
per finalità di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
32 Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17 ("Tutela
della salute") del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante
"Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici".
33 Commi inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio
1999, n. 282.
34 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg.
30 luglio 1999, n. 282.
Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo
686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3,
del codice di procedura penale, è ammesso soltanto
se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalità
di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati
e le precise operazioni autorizzate.
Art. 24-bis. Altri dati particolari
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti
e le libertà fondamentali, nonché per la dignità
dell’interessato, in relazione alla natura dei dati
o alle modalità del trattamento o agli effetti che
può determinare, è ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato,
ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge
nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio
del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un
eventuale interpello del titolare.
35 Articolo inserito dall’art. 9, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, di quest’ultimo
decreto, “I provvedimenti attuativi delle disposizioni
di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede
di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi
giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.”
Art. 25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio
della professione di giornalista
1.36 Le disposizioni relative al consenso dell'interessato
e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite
previsto dall'articolo 24,non si applicano quando il trattamento
dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Il giornalista
rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare
quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo
a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità
di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti
in pubblico.
2.37 Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice
di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al
comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista, che preveda misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla
natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali
misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che
il Consiglio è tenuto a recepire. Il Codice è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante,
e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice
di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato
dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, esso
è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è
efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo
la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante
può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo
31, comma 1, lettera l).
4.38 Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere
forme semplificate per le informative di cui all’articolo
10.
4-bis.39 Le disposizioni della presente legge che attengono
all’esercizio della professione di giornalista si
applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti
nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti
di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati
esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero.
36 Comma così sostituito dall'art. 12, comma 3, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171.
37 Comma così modificato dall'art. 12, comma 4, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171.
38 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lg.
9 maggio 1997, n. 123.
39 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997,
n. 123.
Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento
di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni
non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO
V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono
ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento,
o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne
data previa comunicazione nei modi di cui all’articolo
7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato,
la comunicazione o la diffusione se risultano violate le
disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici
sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni
della presente legge.
Art. 28. Trasferimento di dati personali all'estero
1.40 Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato
al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente
all’Unione europea e ricorra uno dei casi individuati
ai sensi dell’articolo 7, comma 1.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici
giorni dalla data della notificazione; il termine è
di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3.41 Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento
dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri
un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti
previsti, le relative finalità, la natura dei dati
e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b)42 sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato o
per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione
o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, se
il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d)43 sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
d’intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia;
g)44 sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche
con un contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea
con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6,
e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995;
g-bis)45 il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi
di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato
nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo
è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è
annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo
31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere
effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista
dall’articolo 7.
40 Comma così modificato dall’art. 10, comma
1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
41 Comma così modificato dall’art. 10, comma
2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, che ha soppresso in fine
le parole “ovvero, se si tratta dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento
italiano.”
42 Lettera così modificata dall’art. 10, comma
3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
43 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
44 Lettera così modificata dall’art. 10, comma
4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
45 Lettera inserita dall'art. 4, comma 3, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA
E GIURISDIZIONALE
Art. 29. Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere
fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con
ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può
essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso
al Garante può essere proposto solo dopo che siano
decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà
di presentare memorie o documenti. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile,
con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la
loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza
ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta46
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante
può disporre in via provvisoria il blocco in tutto
o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione
di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti
giorni, non è adottata la decisione di cui al comma
4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito
di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis.47 Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5
e 6 è sospeso di diritto dal 1° al 30 agosto
di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale
periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del
periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui
sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga
al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale
è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma
1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente
legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche
nei casi di violazione dell'articolo 9.
46 Parola così sostituita dall'art. 13, comma 1,
lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281
47 Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), d.lg.
30 luglio 1999, n. 281.
CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
48 [Denominazione così modificata dall'art. 3, comma
1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123]
Art. 30. Istituzione del Garante
1.49 E’ istituito il Garante per la protezione dei
dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità.
I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza
e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie
del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza
di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni
e non possono essere confermati per più di una volta;
per tutta la durata dell’incarico il presidente e
i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati,
né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il
presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti
di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività
di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato
fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione
non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al
primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un’indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le predette indennità di funzione sono determinate,
con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3,
in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
49 Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, d.lg.
9 maggio 1997, n. 123.
Art. 31. Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
delle norme di legge e di regolamento e in conformità
alla notificazione;
c)50 segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati
o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze
di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati
ai sensi dell’articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa,
di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio
o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate,
nell’osservanza del principio di rappresentatività,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, verificarne la conformità
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a
garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalità, nonché
delle misure di sicurezza dei dati di cui all’articolo
15;
l)51 vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati
o disporne il blocco se il trattamento risulta illecito
o non corretto anche per effetto della mancata adozione
delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure quando,
in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso
può determinare, vi è il concreto rischio
del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti
normativi richiesti dall’evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull’attività
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge,
che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro
il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si
riferisce;
o) curare l’attività di assistenza indicata
nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98,
quale autorità designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’articolo
4 e verificare, anche su richiesta dell’interessato,
se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all’atto della predisposizione
delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili
di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, è tenuto nei modi di cui all’articolo
33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della
sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con
le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni
al fine di assicurare la consultazione del registro mediante
almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente
nell’ambito dell’ufficio per le relazioni con
il pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del
presente articolo, può essere proposta opposizione
ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello
svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano
il presidente o un suo delegato membro dell’altro
organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all’ordine
del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione
di personale specializzato addetto all’altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti
tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti
per il settore creditizio, per le attività assicurative
e per la radiodiffusione e l’editoria.
50 Lettera così modificata dall’art. 11, comma
1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
51 Lettera così modificata dall’art. 11, comma
2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 32. Accertamenti e controlli
1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante
può richiedere al responsabile, al titolare, all’interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai
fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia
di trattamento dei dati personali, può disporre accessi
alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello
Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell’accertamento,
il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante,
con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento
sono individuate con il regolamento di cui all’articolo
33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti
a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma
1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta
conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione.
Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato,
a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro
circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di
cui all’articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile
1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 42, comma
1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità
della verifica, il membro designato può farsi assistere
da personale specializzato che è tenuto al segreto
ai sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente
e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato
di addetti al relativo ufficio individuati dal Garante sulla
base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo
33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi
e ai dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
b), il membro designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante.
Art. 33. Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio
composto, in sede di prima applicazione della presente legge,52
da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio
è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato
nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente è determinato, in misura non superiore
a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.53
1-bis.54 E’ istituito il ruolo organico del personale
dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante
definisce: a) l’ordinamento delle carriere e le modalità
del reclutamento secondo le procedure previste dall’articolo
36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni; b) le modalità dell’inquadramento
in ruolo del personale in servizio alla data dell’entrata
in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed
economico del personale secondo i criteri previsti dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni
dirigenziali, dall’articolo 19, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 29, come sostituito dall’articolo
13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto
conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorità amministrative
indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta
per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente
tra l’8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore
del regolamento, resta ferma l’indennità di
cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale
in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di
entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre
corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la
retribuzione già in godimento maggiorata della predetta
indennità di funzione.
1-ter.54 L’ufficio può avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero
in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a venti unità e per non oltre il venti per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di
cui al presente comma è corrisposta una indennità
pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall’amministrazione o dall’ente di provenienza
e quello spettante al corrispondente personale di ruolo,
e comunque non inferiore alla indennità di cui all’articolo
41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
231.
1-quater.55 Con proprio regolamento il Garante ripartisce
l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra
il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche
dirigenziali e disciplina l’organizzazione, il funzionamento
dell’ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei
diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8
maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
1-quinquies.55 In aggiunta al personale di ruolo, l’ufficio
può assumere direttamente dipendenti con contratto
a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto
privato, in numero non superiore a venti unità, ivi
compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato
ai sensi del comma 4.
1-sexies.55 All’ufficio del Garante, al fine di garantire
la responsabilità e l’autonomia ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione
e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché
quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo
e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli
concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
3.56 In sede di prima applicazione della presente legge,
le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette
a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria
e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell’interno,
e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento
sono determinate le indennità di cui all'articolo
30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti
il procedimento dinanzi al Garante di cui all’articolo
29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare,
nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto
del contraddittorio tra le parti interessate, nonché
le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della
notificazione di cui all’articolo 7, per via telematica
o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere
del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è
reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
decorso tale termine il regolamento può comunque
essere emanato.57
3-bis.58 Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore
le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4.59 Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza
dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi
dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati
in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti
con contratti a tempo determinato, di durata non superiore
a due anni, che possono essere rinnovati per non più
di due volte.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio
del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati
ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri
ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente
legge, appartenenti all’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità,
ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all’ufficio del Garante ed
i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò
di cui siano venuti a conoscenza, nell’esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni
di trattamento.
6-bis.60 Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non
superiore a cinque unità, nei limiti del servizio
cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,
la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
52 Parole inserite dall'art. 1, comma 1, d.lg. 26 febbraio
1999, n. 51.
53 Parole aggiunte dall'art. 3, comma 2, d.lg. 9 maggio
1997, n. 123.
54 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 2, d.lg. 26 febbraio
1999, n. 51.
55 Commi aggiunti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio
1999, n. 51.
56 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg.
26 febbraio 1999, n. 51.
57 L’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio
1997, n. 123, prevede che “Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all’articolo 33, comma
3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la gestione
delle spese dell’ufficio del Garante per la protezione
dei dati personali si osservano, in quanto compatibili,
le disposizioni contenute nel regolamento per la gestione
delle spese occorrenti per il funzionamento dell’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione,
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 2 aprile 1995.”
58 Comma inserito dall'art. 2, comma 3, d.lg. 26 febbraio
1999, n. 51.
59 Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, d.lg.
26 febbraio 1999, n. 51.
60 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, d.lg. 26 febbraio
1999, n. 51.
CAPO VIII -SANZIONI
Art. 34. Omessa o incompleta notificazione
1.61bis Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alle notificazioni in conformità a quanto previsto
dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse
notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione.
61 Articolo così sostituito dall’art. 12, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
61bis In relazione al presente articolo, si rammenta il
disposto dell'art. 12, comma 2, d. lg. 28 dicembre 2001,
n. 467: "Alle violazioni dell’articolo 34 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse prima dell’entrata
in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507."
Art. 35. Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due
anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,
con la reclusione da tre mesi a due anni.
2.62 Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all’articolo
28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento,
la reclusione è da uno a tre anni.
62 Comma così modificato dall’art. 13, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza
dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali,
in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto
sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a
lire ottanta milioni.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento
o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante,
è impartita una prescrizione fissando un termine
per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l’oggettiva difficoltà
dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi.
Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine,
se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore
del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma
pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono
il reato. L’organo che impartisce la prescrizione
e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, in quanto applicabili.
63 Articolo così sostituito dall’art. 14, comma
1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. L’art. 14, comma
2, di quest’ultimo d.lg. prevede, inoltre, che “Per
i procedimenti penali per il reato di cui all’articolo
36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro
quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto l’autore del reato può fare richiesta
all’autorità giudiziaria di essere ammesso
alla procedura indicata all’articolo 36, comma 2,
della medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal
presente decreto. L’Autorità giudiziaria dispone
la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al
Garante per la protezione dei dati personali che provvede
ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2”.
Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante
1.64 Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 22, comma
2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera
l), è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
64 Comma così modificato dall’art. 15, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 37-bis Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni
al Garante
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7,
16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi
o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso
di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
65 Articolo inserito dall’art. 16, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467.
Art. 38. Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente
legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39. Sanzioni amministrative
1.66 Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni
a lire trentamilioni.
2.67 La violazione delle disposizioni di cui all’articolo
10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni
o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque,
di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La somma può essere aumentata sino al triplo quando
essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore. La violazione della disposizione di
cui all’articolo 23, comma 2, è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3.68 L’organo competente a ricevere il rapporto e
ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo69 è
il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33,
comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei
compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.
66 Comma così modificato dall’art. 17, comma
1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
67 Comma così sostituito dall’art. 14, comma
2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
68 Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
69 Parole così sostituite dall’art. 14, comma
3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40. Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente
legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa,
a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41. Disposizioni transitorie
1.70 Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui
agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge
che prescrivono il consenso dell’interessato non si
applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il
cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l’applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione
e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.
Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino
alla data del 30 giugno 2003.
2.71 Per i trattamenti di dati personali iniziati prima
del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli
7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998
ovvero, per i trattamenti di cui all’articolo 5 riguardanti
dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché
per quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettere
c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all’articolo
15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento
dei rischi di cui all’articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5.72 Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di
cui all’articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all’articolo
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni
di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino
alla elezione del Garante ai sensi dell’articolo 30,
le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l’esame dei ricorsi di cui all’articolo
29.
7.73 Le disposizioni della presente legge che prevedono
un’autorizzazione del Garante si applicano limitatamente
alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione
di cui all’articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere
dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere
applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis.74 In sede di prima applicazione della presente legge,
le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10,
comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30
novembre 1997.
70 Comma così modificato dall’art. 18, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
71 Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 28 luglio
1997, n. 255.
72 Comma da ultimo così modificato dall'art. 1, comma
1, d.lg. 6 novembre 1998, n. 389.
73 Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, d.lg.
9 maggio 1997, n. 123.
74 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997,
n. 123.
Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti
1. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n.
121, è sostituito dal seguente:
Art. 10. - (Controlli)
1.75 Il controllo sul Centro elaborazione dati è
esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2.75 I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari
o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo
7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240
del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità
o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità
procedente ne dà notizia al Garante per la protezione
dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento,
la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4.75 Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio
comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta,
le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere
di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante per
la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo
ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei
dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.".
2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. E’ istituita l’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione, denominata
Autorità ai fini del presente decreto; tale Autorità
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione.".
3. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Autorità, l’istituzione
del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l’ordinamento delle carriere, nonché
la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
dell’Autorità medesima. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento è reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i
quali il regolamento può comunque essere emanato.
Si applica il trattamento economico previsto per il personale
del Garante per l’editoria e la radiodiffusione ovvero
dell’organismo che dovesse subentrare nelle relative
funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi
gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così
come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti
di incremento previsti per la categoria IV per il triennio
1996-1998.".
4.75 Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge
30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per
la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la protezione dei dati personali".
75 Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg.
9 maggio 1997, n. 123.
Art. 43. Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il
quarto comma dell’articolo 8 ed il quarto comma dell’articolo
9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell’interno
trasferisce all’ufficio del Garante il materiale informativo
raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8
della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990,
n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme
in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli
archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni
di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all’articolo 4, comma
1, lettera e), della presente legge, resta fermo l’obbligo
di conferimento di dati ed informazioni
di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a), della
legge 1° aprile 1981, n. 121.
CAPO X - COPERTURA
FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44. Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997
ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
1997, all’uopo utilizzando per il 1997, quanto a lire
4.553 milioni, l’accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e,
per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a
lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti
svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2,
della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai
trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell’accordo
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla
nomina del Garante.
Testo aggiornato in base ai
seguenti decreti legislativi
n. 467 del 28 dicembre 2001
n. 282 del 30 luglio 1999
n. 281 del 30 luglio 1999
n. 135 dell'11 maggio 1999
n. 51 del 26 febbraio 1999
n. 389 del 06 novembre 1998
n. 171 del 13 maggio 1998
n. 135 dello 08 maggio 1998
n. 255 del 28 luglio 1997
n. 123 del 09 maggio 1997