Legge 15 dicembre
1990, n. 386 - Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni
bancari
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 20 dicembre 1990, n. 296)
Art. 1. - Emissione di assegno
senza autorizzazione
1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione
del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da £ 2 milioni a £ 12
milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a £ 20 milioni
o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 4 milioni
a £ 24 milioni.
3. Nei casi previsti dai cc. 1 e 2 non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta ai sensi dell'Art. 16 della Legge 24 novembre
1981, n. 689.
Art. 2. - Emissione di assegno senza provvista
1. Fuori dei casi previsti dall'ART. 1, chiunque emette
un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile,
non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da £
1 milione a £ 6 milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a £ 20 milioni
o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 2 milioni
a £ 12 milioni.
3. Nei casi previsti dai cc. 1 e 2 non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta ai sensi dell'Art. 16 della Legge 24 novembre
1981, n. 689.
Art. 3. - Clausola penale
1. Nei casi previsti dall'ART. 2 il mancato pagamento, anche
solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo
utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore
o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento
del titolo una penale pari al 10% della somma dovuta e non
pagata.
2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo
anche per la somma rappresentante la penale.
Art. 4. - Autorita' competente
1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dagli ARTT.
1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie
e' competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.
Art. 5. - Sanzioni amministrative accessorie
1. La violazione dell'ART. 1 comporta il divieto di emettere
assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa
accessoria si applica in caso di violazione dell'ART. 2,
quando l'importo dell'assegno, ovvero di piu' assegni emessi
in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione
unitaria, e' superiore a £ 5 milioni.
2. Se l'importo dell'assegno o di piu' assegni emessi in
tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria
e' superiore a £ 100 milioni, ovvero risulta che il
traente, nei 5 anni precedenti, ha commesso 2 o piu' violazioni
delle disposizioni previste dagli ARTT. 1 e 2 per un importo
superiore complessivamente a £ 20 milioni, accertate
con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza
autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione
di una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale
o imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 5-bis. - Effetti e durata delle sanzioni amministrative
accessorie
1. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale
o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della
capacita' di esercitare una professione, industria o un
commercio, per i quali e' richiesto uno speciale permesso
o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'.
2. L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacita'
del soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni
altro ufficio con potere di rappresentanza della persona
giuridica o dell'imprenditore.
3. L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
importa il divieto di concludere contratti con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio.
4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai cc.
1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a 2 mesi,
ne' superiore a 2 anni. Il divieto di emettere assegni bancari
e postali non puo' avere una durata inferiore a 2 anni,
ne' superiore a 5 anni.
5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle
sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto
della gravita' dell'illecito e dell'importo dell'assegno
o degli assegni emessi.
Art. 6. - Rilascio di assegni e responsabilita' del dipendente
dell'istituto trattario
1. Il c. 1 dell'Art. 124 delle disposizioni approvate con
RD 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'Art. 141 della
Legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:
«All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario
o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al
richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo
stesso non e' interdetto dall'emissione di assegni bancari
o postali e non ha riportato, nel semestre precedente, sentenza
penale di condanna non definitiva o decreto penale di condanna
anche non esecutivo per i reati di emissione di assegno
senza autorizzazione o senza provvista».
2. Il comma 2 dell'Art. 125 delle disposizioni approvate
con RD 21 dicembre 1933, n. 1736, introdotto dall'Art. 141
della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal
seguente:
«Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario
o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto
dall'emissione di assegni bancari o postali o di non aver
riportato, nel semestre precedente, sentenza penale di condanna
non definitiva o decreto penale di condanna anche non esecutivo
per i reati di emissione di assegno senza autorizzazione
o senza provvista, e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni».
Art. 7. - Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie
1. Ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni amministrative
di cui agli ARTT. 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti
conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui
all'ART. 5 e al c. 2 del presente articolo e' punito con
la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
2. La condanna per il reato di cui al c. 1 importa la pubblicazione
della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari
e postali per un periodo non inferiore a 2 anni, ne' superiore
a 5 anni.
Art. 8. - Pagamento dell'assegno emesso senza provvista
dopo la scadenza del termine di presentazione
1. Nei casi previsti dall'ART. 2, le sanzioni amministrative
non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua
il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale
e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione
equivalente.
2. Il pagamento puo' essere effettuato nelle mani del portatore
del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito
vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico
ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione
equivalente.
3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita
dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata
del protesto o di rilascio della constatazione equivalente,
al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto
mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero,
in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante
attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo
dovuto.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative
non puo' essere iniziato prima che sia decorso il termine
per il pagamento indicato nel c. 1.
Art. 8-bis. - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative
1. Nei casi previsti dall'ART. 1, se viene levato il protesto
o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale
trasmette il rapporto di accertamento della violazione al
prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non
si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente,
il prefetto viene direttamente informato dal trattario.
2. Nei casi previsti dall'ART. 2, il trattario da' comunicazione
del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare
il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il
pubblico ufficiale, se non e' stato effettuato il pagamento
dell'assegno nel termine previsto dall'ART. 8, trasmette
il rapporto di accertamento della violazione al prefetto
territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva
il protesto o non si effettua la constatazione equivalente,
il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'ART.
8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
3. Entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa
il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione
a norma dell'Art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica
e' di 360 giorni.
4. L'interessato, entro 30 giorni dalla notifica, puo' presentare
scritti difensivi e documenti.
5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate,
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli
atti.
6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo,
le disposizioni delle Sezioni I e II del Capo I della Legge
24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in
quanto compatibili.
Art. 9.- Revoca delle autorizzazioni
1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di
un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista,
il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio
previsto dall'ART. 10-bis.
2. L'iscrizione e' effettuata:
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il 20°
giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando e' decorso il
termine stabilito dall'ART. 8 senza che il traente abbia
fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto
dall'ART. 9-bis, c. 3.
3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni
autorizzazione a emettere assegni. Una nuova autorizzazione
non puo' essere data prima che sia trascorso il termine
di 6 mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.
4. La revoca comporta il divieto, della durata di 6 mesi,
per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove
convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni
tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche
se emessi nei limiti della provvista.
Art. 9-bis. - Preavviso di revoca
1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di
un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica
al traente che, scaduto il termine indicato nell'ART. 8
senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento,
il suo nominativo sara' iscritto nell'archivio di cui all'ART.
10-bis e che dalla stessa data gli sara' revocata ogni autorizzazione
a emettere assegni. Con la comunicazione il traente e' invitato
a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre
che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno
in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li
hanno rilasciati.
2. La comunicazione e' effettuata presso il domicilio eletto
dal traente a norma dell'ART. 9-ter entro il 10° giorno
dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma
o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa
la data di spedizione e quella di ricevimento.
3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'ART. 9, c. 2,
lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio
non puo' aver luogo se non sono decorsi almeno 10 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione.
4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilita'
di eseguirla presso il domicilio eletto.
5. Se la comunicazione non e' effettuata entro il termine
indicato nel c. 2, il trattario e' obbligato a pagare gli
assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno
successivo alla comunicazione, anche se manca o e' insufficiente
la provvista, nel limite di £ 20 milioni per ogni
assegno.
Art. 9-ter. - Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni
1. All'atto della conclusione di convenzioni di assegno,
il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni
previste dall'ART. 9-bis.
2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere
comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla
banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma
o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con
altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la
data di ricevimento.
Art. 10. - Responsabilita' solidale del trattario
1. Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio
di cui all'ART. 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio
di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo
risulta iscritto nell'archivio, e' obbligato in solido con
il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente
nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche
se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di
£ 20 milioni per ogni assegno.
Art. 10-bis. - Archivio degli assegni bancari e postali
e delle carte di pagamento irregolari
1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento,
e' istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato
degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento,
nel quale sono inseriti i seguenti dati:
a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o postali
emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione
o senza provvista, nonche' assegni non restituiti alle banche
e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate
per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione
o senza provvista, nonche' sanzioni penali e connessi divieti
applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo
di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalita' del soggetto al quale e' stata revocata l'autorizzazione
all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione
all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui
sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei
dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione
dell'archivio, secondo quanto previsto dall'Art. 8 della
Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni
che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare
gli altri diritti previsti dall'Art. 13 della Legge 31 dicembre
1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati
e gli uffici postali possono accedere alle informazioni
contenute nell'archivio per le finalita' previste dalla
presente legge e per quelle connesse alla verifica della
corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento.
L'autorita' giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni
contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie
funzioni.
Art. 11. - Disposizioni transitorie
1. Non si procede per i reati previsti dall'ART. 2, commessi
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
se l'imputato effettua, entro 90 giorni dalla data suddetta,
il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale
e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente,
nei modi indicati nel secondo periodo del c. 1 dell'ART.
8.
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in
sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata
o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il
pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante
l'effettuazione del deposito vincolato.
2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel
c. 1 sono sospesi per il periodo di 90 giorni decorrente
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12. - Disposizioni abrogate
1. Sono abrogati gli Artt. 116 e 116-bis delle disposizioni
approvate con RD 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive
modificazioni e integrazioni.
E' altresi' abrogato il c. 2 dell'Art. 139 del testo unico
approvato con DPR 29 marzo 1973, n. 156.