LEGGE 197/91 SULL'ANTIRICICLAGGIO
DI DENARO
Capo I
Art. 1
(Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore)
1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti
di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire
è complessivamente superiore a lire venti milioni.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per
il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo
4; per il denaro contante vanno osservate le modalità
indicate ai commi 1-bis e 1-ter(2).
1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario
abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata
per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso
della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo
successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha
diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio
domicilio(3).
1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto
di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile
e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del
deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice(4).
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari
e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono
recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo
di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati
a scopo di riciclaggio(5).
2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
al portatore non può essere superiore a lire venti
milioni(6).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari
abilitati, nonchè ai trasferimenti tra gli stessi
effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati(7).
4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni
da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì
fatta salva la possibilità di versamento prevista
dall'articolo 494 del codice civile di procedura civile.
5. ... omissis ...(8)
6. ... omissis ...(9)
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario
o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la
clausola «non trasferibile», può chiedere
il ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
8. ... omissis ...(10)
Art. 2
(Obblighi di identificazione e di registrazione)
1. L’art. 13 del decreto-legge15 dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, come sostituito dall’art. 30, comma.
1, della l. 19 marzo 1990, n 55, è sostituito dal
seguente:
"Art. 13 - 1. Deve essere identificato a cura del personale
incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria
personale responsabilità, le complete generalità
del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione,
chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o
movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che
siano di importo superiore a lire venti milioni presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli
uffici postali;
b) enti creditizi;
c) società di intermediazione mobiliare;
d) società commissionarie ammesse agli antirecinti
alle grida delle borse valori;
e) agenti di cambio;
f) società autorizzate al collocamento a domicilio
di valori mobiliari;
g) società di gestione di fondi comuni di investimento
mobiliare;
h) società fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) società Monte Titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque
svolgono in via prevalente una o più delle seguenti
attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di
partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso,
pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione
e gestione di carte di credito;
m- bis). Istituti di moneta elettronica (11)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito
dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di
attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai
trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto
e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo
13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi
a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni
parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione
delle transazioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge
n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del
presente articolo.
Art. 3 (12)
(Segnalazioni di operazioni)
1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro
punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo
4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le
operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo
di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività
o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione
che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia
altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate,
tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività
svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere,
in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro,
i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime
possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis
e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui
al periodo precedente è compresa, in particolare,
l'effettuazione di una pluralità di operazioni non
giustificata dall'attività svolta da parte della
medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da
parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare
o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque
da parte di interposta persona(13).
2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante
o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli,
e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme
degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio
di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo,
ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via
informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi
senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui
all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio
decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche
o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio
italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le
relative istruzioni applicative.
4. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni
di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse
segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle
informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;
b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la
commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i
Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno,
dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi
di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso
i soggetti di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni
trasmesse;
d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate
ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge,
nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie,
utilizzando ove necessario informazioni che possono essere
chieste ai soggetti di cui all'articolo 4;
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze
delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione
di rappresentanti delle autorità medesime, le quali
integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili
dagli archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del
codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni,
completate ai sensi del presente comma corredate di una
relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia
e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia,
qualora siano attinenti alla criminalità organizzata
ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi.
Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo
previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al
Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i
poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria.
Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria
dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria
della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di
polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei
compiti di cui al presente decreto(14).
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti
di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore
corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera
f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia
al titolare dell'attività, al legale rappresentante
o al suo delegato. Le autorità inquirenti informano
l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in
cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può
essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio(15).
6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli
organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), può
sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore,
sempre che ciò non possa determinare pregiudizio
per il corso delle indagini e per l'operatività corrente
degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi
investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti
del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi
di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui
al comma 6, posti in essere in conformità del presente
articolo e per le finalità da esso previste, non
comportano responsabilità di alcun tipo.
8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle
segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque
a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti
dal presente articolo.
9. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel
rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le
disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4, comma
3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne
il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando
a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni
e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione
del personale.
10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano
dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo,
relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte
dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi può
comunque scambiare informazioni in materia di operazioni
sospette con le altre autorità di vigilanza di cui
all'articolo 11 della presente legge, nonché con
analoghe autorità di altri Stati che perseguono le
medesime finalità, a condizioni di reciprocità
anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni.
Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli
organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono
all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso
necessarie per integrare le informazioni da trasmettere
alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori
dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1°
aprile 1981, n. 121(16).
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo
avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche
o telematiche.
Art. 3-bis
(Riservatezza delle segnalazioni)
1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli
331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità
delle persone e degli intermediari di cui all'articolo 4
che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia
conosciuta, non è menzionata.
2. L'identità delle persone e degli intermediari
può essere rivelata solo quando l'autorità
giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile
ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro
di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per
assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti
che hanno effettuato le segnalazioni.
4. Gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della
loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità
di comportamento del personale nell'individuazione delle
operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e possono predisporre
procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo
di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale
stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico
previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applicative
emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano
dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza
di settore nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate
misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità
delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e
i documenti in cui sono indicate le generalità di
tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità
del titolare dell'attività o del legale rappresentante
o del loro delegato(17).
Art. 3-ter
(Commissione di indirizzo)
1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività
svolte dall'Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle
materie di cui all'articolo 3 del presente decreto e ferma
restando l'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa
dell'Ufficio italiano dei cambi nell'esercizio delle proprie
competenze istituzionali, è istituita presso il Ministero
del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale
del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d'Italia
con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante
dei Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia
e del commercio con l'estero con qualifica non inferiore
a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione
partecipa il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi.
I componenti della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio
in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono
comunque a conoscenza quali componenti della commissione
stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce
le modalità di funzionamento della commissione di
cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo
dell'attività svolta dall'Ufficio italiano dei cambi
in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del
presente decreto, allo scopo di valutare l'andamento e i
risultati dell'attività stessa e di formulare le
eventuali proposte dirette a rendere più efficace
il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei
proventi di provenienza illecita.
4. L'Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione,
di cui al comma 1, una relazione semestrale sull'attività
svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie
per l'esercizio delle funzioni della commissione stessa,
ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con
le autorità di altri Stati che perseguono le medesime
finalità(18).
Art. 4
(Disposizioni applicative)
1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie
attività istituzionali, ad effettuare le operazioni
di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della
pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali,
gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica,
le società di intermediazione mobiliare, le società
commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle
borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate
al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società
di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare,
le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi
e la società Monte Titoli s.p.a. di cui alla legge
19 giugno 1986, n. 289, nonchè gli altri intermediari
abilitati ai sensi del comma 2(19).
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia
e la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), determina le condizioni in presenza delle quali
altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati
dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento
di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono comunque
avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente
una o più delle seguenti attività: concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione
finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione
in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento
di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di
credito(20).
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero,
ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di
cui viene data comunicazione alle competenti commissioni
parlamentari a:
a) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo
1 del presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito
dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto(21);
b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di
cui all'articolo 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola
di non trasferibilità(22);
c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente
capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità
dei soggetti di cui ai commi 1 e 2(23).
4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni
di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 5
(Sanzioni, procedure, controlli)
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle
disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento
dell'importo trasferito(24).
2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici
ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo
4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei
limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni
di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 e 2-bis, ne riferiscono
entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione
e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti
assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le
segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito
che li accetta in versamento e da quella che ne effettua
l'estinzione(25).
3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al
30 per cento dell'importo dell'operazione(26).
4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo
2, comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad
un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle
segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con
una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore
dell'operazione(27).
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del
divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita
con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire cento milioni(28).
7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto
previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento
milioni(29).
8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio
decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione
prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di
legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione
di quelle contenute nell'articolo 16.
9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto
i compensi per i componenti della commissione di cui al
comma 8.
10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità
preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza
da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema
di trasferimento di valori di cui al presente Ccpo, nonché,
sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza
delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da
parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro
determina con proprio decreto, i criteri generali con cui
l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far
emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di
determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati
concernenti complessivamente l'operatività di ciascun
intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è
autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante
accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma
1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce
le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di
procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per
l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio
italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti
di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità
di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi
di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo
dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo
nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale
di polizia valutaria della Guardia di finanza(30).
11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti
sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni
del presente decreto sono conservati nel sistema informativa
dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del
procedimento.
12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti
sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo
in base al presente articolo, sono conservati nel sistema
informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo
di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui
al comma 8.
13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di
valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi
ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi
o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti
con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati
alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini
professionali per le iniziative di rispettiva compentenza.
14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei
confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà
di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite
dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato,
direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di
polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria,
anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo
35».
Capo II
Art. 6
(Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario)
1 - 2-bis ... omissis ...(31)
3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione,
di amministratore delegato e di direttore generale, o che
comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti
presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis possono
essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno della data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata
esperienza per uno o più periodi complessivamente
non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività
professionale in materie attinenti al settore giuridico,
economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime
materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione
o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese
del settore finanziario o società di capitali(32).
4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto almeno
uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli
intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto
nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o
nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza
del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i
requisiti anzidetti(33).
4-bis-12. ... omissis ...(34)
Art. 7
(Elenco speciale)
... omissis ...(35)
Art. 8
(Onorabilità dei soci e degli esponenti)
1. Ai partecipanti al capitale delle società di cui
al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1985, n. 350(36).
2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti
muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente
capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350(37).
2-bis. La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 è
dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo,
comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro
trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con
la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila
a lire cinque milioni(38).
2-ter. ... omissis ...(39)
Capo III
Art. 9
(Sospensione dalle cariche)
1- 3 ... omissis ...(40)
4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati
di cui all'articolo 5, n. 3), del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria
della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito
dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano
la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco
e direttore generale esercitate presso enti creditizi e
presso ogni intermediario di cui all'articolo 6, commi 2
e 2-bis. La sospensione è dichiarata dal consiglio
di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato,
titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal
momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione
di sospensione è punita con la reclusione fino ad
un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni. Per gli enti creditizi la sospensione è
dichiarata con le modalità di cui all'articolo 6
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350
del 1985 (41) (42).
Art. 10
(Doveri del collegio sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo
4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente
decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio
sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo
I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci
giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è
punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire duecentomila a lire due milioni (43).
Art. 11
(Collaborazione fra le autorità di vigilanza)
1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità
amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi
e sugli altri enti, società e ditte indicati nell'articolo
4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro,
nonchè scambiare informazioni e collaborare a condizioni
di reciprocità con le competenti autorità
amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei
fini del presente decreto (44).
Art. 12
(Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano
al prelievo di denaro contante)
1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o
per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,
carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro
documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante
o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena
soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o
per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento
o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo
di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione
di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte
o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati
o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con
essi (45).
Art. 13
(Applicazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto(46).
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
NOTE:
1. Il D.L. n. 143/91 è pubblicato nella G.U. n. 106
dell'8.5.1991. La L. di conversione n. 197/91 è pubblicata
nella G.U. n. 157 del 6.7.1991.
2. Comma dapprima modificato dalla L. di conversione n.
197/91 e poi successivamente, nel testo attualmente vigente,
dell'art. 15 L. 6.2.1996, n. 52.
3. Comma aggiunto dalla L. di conversione n. 197/91 e successivamente
così sostituito dall'art. 15 L. n. 52/96.
4. Comma aggiunto dalla L. di conversione n. 197/91 e successivamente
così sostituito dall'art. 15 L. n. 52/96.
5. Comma dapprima modificato dalla L. di conversione n.
197/91 e poi successivamente, nel testo attualmente vigente,
dell'art. 15 L. 6.2.1996, n. 52.
6. Comma aggiunto dalla L. di conversione n. 197/91 e successivamente
così sostituito dall'art. 15 L. n. 52/96.
7. Comma dapprima modificato dalla L. di conversione n.
197/91 e poi successivamente, nel testo attualmente vigente,
dell'art. 15 L.6.2.1996, n. 52.
8. Comma soppresso dalla L. di conversione n. 197/91.
9. Comma soppresso dalla L. di conversione n. 197/91.
10. Comma soppresso dalla L. di conversione n. 197/91.
11. Il comma 1 sostituisce l'art. 13, D.L. 15.12.1979, n.
625 convertito nella L. 6.2.1980, n. 15.
12. Articolo dapprima modificato dalla L. di conversione
n. 197/91 e successivamente sostituito, nel testo attualmente
vigente, dal D.Lgs. 26.5.1997, n. 153.
13. L'art. 7, D.Lgs. 25.9.1999, n. 374 prevede anche a carico
dei promotori finanziari (v. art. 31, D.Lgs. n. 58/98) l'obbligo
di segnalazione di cui al presente comma. Tali segnalazioni
vanno trasmesse all'intermediario per il quale il segnalante
agisce.
14. Lettera così modificata dall'art. 151, L. 23.12.2000,
n. 388.
15. Lettera così modificata dall'art. 150, L. n.
388/00
16. Periodo aggiunto dall'art. 151, L. n. 388/00.
17. Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. n.153/97.
18. Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. n.153/97.
19. Comma così modificato dalla L. di conversione
n. 197/91 e dall'art. 56 della Legge 1 marzo 2002 n. 39.
20. Comma così sostituito dalla L. di conversione
n. 197/91.
21. Lettera così sostituita dalla L. di conversione
n. 197/91.
22. Lettera così modificata dalla L. di conversione
n. 197/91.
23. Lettera così modificata dalla L. di conversione
n. 197/91.
24. Comma così modificato dalla L. di conversione
n. 197/91.
25. Comma così modificato dall'art. 15, L. n. 52/96.
26. Comma così sostituito dalla L. di conversione
n. 197/91.
27. Comma così sostituito dalla L. di conversione
n. 197/91.
28. Comma così modificato dalla L. di conversione
n. 197/91.
29. Comma così modificato dalla L. di conversione
n. 197/91.
30. Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. n.
153/97.
31. Commi abrogati dall'art. 161, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.
32. Comma dapprima modificato dalla L. di conversione n.
197/91 e poi abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93. Il
comma 3 continua a trovare applicazione fino alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità
creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
33. Comma dapprima sostituito dalla L. di conversione n.
197/91 e poi abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93. Il
comma 4 continua a trovare applicazione fino alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità
creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
34. I commi 7, 11 e 12 sono stati soppressi dalla L. di
conversione n. 197/91, i restanti commi sono stati abrogati
dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93.
35. Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93.
36. Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93, ma che
continua a trovare applicazione fino all'entrata in vigore
dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie
ai sensi dello stesso decreto legislativo.
37. Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93, ma che
continua a trovare applicazione fino all'entrata in vigore
dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie
ai sensi dello stesso decreto legislativo.
38. Comma aggiunto dalla L. di conversione n. 197/91 e poi
abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93. Il comma 2-bis
continua a trovare applicazione fino all'entrata in vigore
dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie
ai sensi dello stesso decreto legislativo.
39. Comma abrogato dall'articolo 161, D.Lgs. n. 385/93.
40. Commi soppressi dalla L. di conversione n. 197/91.
41. Comma così modificato dalla L. di conversione
n. 197/91.
42. Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n. 385/93, ma
che continua a trovare applicazione fino all'entrata in
vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie
ai sensi dello stesso decreto.
43. Comma sostituito dall'art. 156, D.Lgs. n. 385/93.
44. Comma così modificato dalla L. di conversione
n. 197/91.
45. Comma così modificato dalla L. di conversione
n. 197/91.
46. Comma così sostituito dalla L. di conversione
n. 197/91.