LEGGE 154/92 - "Norme
per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
e finanziari"
Art. 1 - Ambito soggettivo d'applicazione
1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei
confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello
Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio,
eserciti professionalmente attività di prestito e
finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività
indicate alle voci 2,3,4,5,,7,11 e 14 dell'elenco allegato
alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre
1989.
Art. 2 – Pubblicità
1. Gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 devono rendere
pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:
a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le
operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco
allegato alla presente legge e per quelle eventuali che,
pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni,
siano diversamente siano diversamente configurate dagli
enti e dai soggetti di cui all'art. 1 deliberatamente per
scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo
per le operazioni attive e quelli minimo per le passive
distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi
di importo, nonché per le operazioni attive, la misura
per gli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno
indicati il rendimento effettivo nonché i parametri
predeterminati in base ai quali tale rendimento può
eventualmente variare;
b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito
e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione
degli interessi a debito e a credito dei clienti;
c) il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi
indicati nell'elenco allegato alla presente legge;
d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela
2. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministero del
tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri
per la determinazione delle eventuali commissioni che gli
enti creditizi propongono a carico della clientela in occasione
del collocamento nonché per la trasparente determinazione
dei relativi rendimenti; il Ministero del tesoro stabilisce
altresì gli ulteriori obblighi di pubblicità,
trasparenza e propaganda per il pubblico che incombono agli
enti creditizi nell'attività di collocamento di titoli
pubblici.
3. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 no può
essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.
4. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione
nei locali aperti al pubblico del testo della presente legge
nonché di avvisi sintetici datati e la diffusione
in detti locali di fogli informativi analitici e datati
da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli
informativi devono essere datati e costantemente aggiornati
con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizione
e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli
informativi deve essere conservata per cinque anni agli
atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei
soggetti di cui all'art.1.
5. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti
e dei soggetti di cui all'art. 1 devono avere identico contenuto
in tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta
al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.
6. Le informazioni di cui al comma 1 lettere a) e c), devono
essere parimenti indicati negli annunci pubblicitari e nelle
offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti
e i soggetti di cui all'art. 1 rendono nota la disponibilità
rispettivamente delle operazioni e dei servizi.
7. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio (CICR) la Banca d'Italia:
impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto
e alle modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri
uniformi per il calcolo dei tassi di interesse, degli interessi
e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico
dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si
rende opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità
di cui al presente articolo.
Art. 3 - Forma dei contratti
1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono
essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere
consegnato ai clienti.
2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti
riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto
della pubblicità di cui all'art.2, sempre che il
loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito
con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede
di prima applicazione, lire 50.000.
3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può
dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità
per la forma dei contratti relativi a determinate categorie
di operazioni e di servizi.
Art. 4 - Contenuto dei contratti
1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni
altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti
di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
2. L'eventuale possibilità di variare in senso favorevole
al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione
deve essere espressamente indicata nel contratto con la
clausola approvata specificamente dal cliente.
3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle
e si considerano non apposte.
4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni
più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici
sono nulle.
Art. 5 - Integrazione dei contratti
1. Nelle ipotesi di nullità di cui all'articolo 4,
comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche
indicazioni si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari
del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente
per le operazione attive e per quelle passive;
b) gli atri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso
della durata del rapporto per le corrispondenti categorie
di operazioni e servizi, in mancanza di pubblicità
è nulla.
Art. 6 - Modifica delle condizioni contrattuali
1. I tassi di interesse , i prezzi e le altre condizioni
previsti nei contratti di durata possono essere variati
in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data
al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio
notificato.
2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate
della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma
1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione
di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale.
3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può
prevedere diverse modalità di comunicazione per le
variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni
e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni
tecniche.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto
senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione
del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente
in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali,
il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi
avvisi.
Art. 7 - Decorrenza delle valute
1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti
presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari
emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari
tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato
il versamento devono essere conteggiati con la valuta del
giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti
fino a quello del prelevamento.
Art. 8 - Comunicazioni periodiche alla clientela
1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui
all'art.1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente,
alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta
all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta
giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara
informazione sui tassi di interesse applicati nel corso
del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione
degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate,
sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate
al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento
necessario al cliente per la comprensione dell'andamento
del rapporto nel periodo di riferimento.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente
ha diritto di ricevere estratti conto con semestrale, trimestrale
o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente,
gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta
giorni dal ricevimento degli stessi.
4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine,
e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere a partire
dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito
o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti
di cui all'art.1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
5. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può
dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità
per le comunicazioni di cui al comma 1.
Art. 9 – Sanzioni
1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i
dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che
non osservano le disposizioni in materia di pubblicità
di cui all'art.2 sono puniti con la sanzione pecuniaria
da lire due milioni a lire dieci milioni.Gli enti e soggetti
di cui all'art.1 rispondono civilmente in solido e sono
obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa presso i responsabili.
Si osservano le disposizioni degli artt. 89 e 90 del Regio
Decreto Legge 12 marzo 1936 n.375, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1938 n. 141 e successive modificazioni
e integrazioni.
2. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta
della Banca d'Italia, può disporre la sospensione
dell'attività di sedi e filiali.
3. Entro il termine di trenta giorni il testo integrale
del provvedimento del Ministro del Tesoro di cui all'art.90
del citato Decreto Legge n. 375 del 1936, convertito, con
modificazioni, dalla citata Legge n. 141 del 1938, è
altresì pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto
trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico
a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione
è disposta dalla Banca d'Italia e la trasgressore
si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui
al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire 5.000.000 oltre
al rimborso delle spese per la pubblicazione.
4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano
le disposizioni degli artt. 16 e 26 della Legge 24 novembre
1981 n. 689.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
della presente Legge, la Banca d'Italia può acquisire
informazioni ed eseguire ispezioni presso i soggetti di
cui all'art.1, ovvero richiedere che tali verifiche siano
effettuate dalle competenti autorità di controllo
o di vigilanza.
Art. 10 – Fideiussione
1. L'articolo 1938 del codice civile è sostituito
dal seguente: " At. 1938 (Fideiussione per obbligazioni
future condizionali). La fideiussione può essere
prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura
con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo
garantito".
2. All'articolo 1956 del codice civile è aggiunto
il seguente comma: " Non e valida la preventiva rinuncia
del fideiussore ad avvalersi della liberazione".
Art. 11 - Norme finali
1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili
solo in senso più favorevole al cliente.
2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative
della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonché
il decreto del Ministero del Tesoro di cui all'art.3, comma
2, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR
devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta ufficiale. Nel medesimo
termine deve essere emanato il decreto del Ministro del
Tesoro di cui all'art.3, comma2. Entro i trenta giorno successivi
all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia
emana le proprie istruzioni applicative.
4. Le disposizioni di cui all'art.2, commi 1,2,4 e6, all'art.3,
commi 1e2, gli articoli 4,5 e 6, commi 1,2,4, e 5, all'art.
8, comma 1,e all'art.10 acquistano efficacia trascorsi centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà
inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.