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Il
debitore che paga una cambiale entro e non oltre i 12 mesi
trascorsi dalla data di levata del protesto, può chiedere
la cancellazione definitiva dal Registro Informatico
dei dati ad esso relativi.
A tal fine, dovrà presentare
formale domanda
(su apposito modello) al Presidente della Camera di Commercio.
Questi sarà tenuto a provvedervi entro 20 giorni dalla
data di presentazione dell’istanza. La domanda in questione
dovrà essere accompagnata, oltre che da una fotocopia
del documento di identità del protestato, dal titolo
originale quietanzato e dal relativo atto di protesto.
Il titolo quietanzato è costituito dal
titolo recante il timbro dell’istituto di credito,
comprensivo della data del pagamento e della firma di un funzionario
della banca; oppure, dal titolo accompagnato da dichiarazione
di avvenuto pagamento (rilasciata dal creditore), firma leggibile
e fotocopia del documento di identità.
Ai fini della cancellazione, occorre pagare alla Camera di
Commercio i diritti di segreteria.
Il debitore che, pagando una cambiale oltre il termine previsto,
non ha subito ulteriore protesto, può richiedere la
riabilitazione dei protesti.
A tal fine, è necessario presentare al Presidente del
Tribunale domanda formale e documenti giustificativi.
Una volta ottenuto il decreto
di riabilitazione,
è necessario porgere istanza di cancellazione al Presidente
della Camera di Commercio, unitamente al provvedimento di
riabilitazione. In questo modo, si acquisisce il diritto alla
cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto.
E’ inoltre prevista la
Dichiarazione di rettifica.
Il debitore che provvede al pagamento del titolo
oltre il termine previsto,
può chiedere l’annotazione
nel Registro Informatico dei Protesti.
Essa, oltre ad essere firmata in modo leggibile, dovrà
essere accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità
del dichiarante.
Istanza analoga potrà essere richiesta qualora il debitore
non avesse adempito all’obbligazione a causa di una
controversia. Ai fini della pubblicazione, è dovuto
un rimborso spese.
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