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Documenti Auto: Libretto e Certificato di Proprietà
 
Documenti Auto IL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE

Innanzitutto, controllare che la
targa del veicolo, la misura delle gomme, il numero del telaio e quello del motore, corrispondano esattamente a quelli riportati nel libretto di circolazione.

Se l’auto fosse dotata di cerchi in lega, le caratteristiche delle gomme devono coincidere con quelle riportate sul libretto. Verificare
l’integrità del numero del telaio: non devono essere presenti segni di abrasione, asportazioni di metallo o numeri ribattuti.

Il libretto di circolazione deve riportare, oltre al tipo di omologazione inerente le emissioni,
particolari accessori quali il gancio traino od un eventuale impianto GPL/Metano installato o altre specifiche caratteristiche di quell'autovettura.

Infine, è opportuno accertarsi che sia stata effettuata la
revisione periodica.
La legge comunitaria (entrata in vigore dall’anno 2000) prevede che
essa sia effettuata, per la prima volta, nel 4° anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione; in seguito, ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.


IL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ


E’ opportuno controllare che il certificato di proprietà
sia privo di ipoteche, le quali seguono sempre il bene ipotecato, anche in caso di successiva vendita a terzi. Inoltre, occorre fare attenzione anche ai cosiddetti fermi amministrativi.

Qualora il proprietario dell’auto, negli anni precedenti,
non avesse pagato la tassa di proprietà, imposte di qualsiasi tipo, contravvenzioni al C.di S., canoni e altre ipotesi di violazioni amministrative, gli “Enti Impositori”, iscrivono “a ruolo” il debito, trasmettendolo poi ai Concessionari della Riscossione tributi.

Questi ultimi, a loro volta,
emettono la cartella di pagamento, richiedendo il versamento del dovuto entro 60 giorni. Decorso tale periodo dalla notifica relativa alla cartella non pagata, il Concessionario della riscossione dei tributi invia al contribuente una comunicazione preventiva di fermo amministrativo. In questo modo, intima il pagamento degli importi richiesti, nei 20 giorni successivi alla ricezione della stessa. Il mancato pagamento determinerebbe, al 20° giorno, l’iscrizione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del fermo amministrativo sul veicolo.

Onde evitare tali inconvenienti, è bene richiedere al P.R.A. una visura od un estratto cronologico. La prima indica nominativo proprietario attuale la presenza di eventuali ipoteche iscritte. Il secondo, è un certificato contenente la storia del veicolo, dall’iscrizione al P.R.A. al giorno della richiesta. In entrambi i casi, è sufficiente indicare la targa dell’auto.



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