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IL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE
Innanzitutto, controllare che la
targa del veicolo, la misura
delle gomme, il
numero del telaio e quello
del motore, corrispondano esattamente
a quelli riportati nel libretto di circolazione.
Se l’auto fosse dotata di cerchi in lega, le caratteristiche
delle gomme devono coincidere con quelle riportate sul libretto.
Verificare l’integrità
del numero del telaio: non devono
essere presenti segni di abrasione, asportazioni di metallo
o numeri ribattuti.
Il libretto di circolazione deve riportare, oltre al tipo di
omologazione inerente le emissioni, particolari
accessori quali il gancio traino
od un eventuale impianto GPL/Metano installato o altre specifiche
caratteristiche di quell'autovettura.
Infine, è opportuno accertarsi che sia stata effettuata
la revisione periodica.
La legge comunitaria (entrata in vigore dall’anno 2000)
prevede che essa sia effettuata,
per la prima volta, nel 4°
anno successivo a quello di prima
immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione;
in seguito, ogni 2 anni
entro il mese corrispondente a quello in cui è stata
effettuata l’ultima revisione.
IL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ
E’ opportuno controllare che il certificato di proprietà
sia privo di ipoteche,
le quali seguono sempre il bene ipotecato, anche in caso di
successiva vendita a terzi. Inoltre, occorre fare attenzione
anche ai cosiddetti fermi
amministrativi.
Qualora il proprietario dell’auto, negli anni precedenti,
non avesse pagato la tassa di proprietà,
imposte di qualsiasi tipo, contravvenzioni
al C.di S., canoni
e altre ipotesi di violazioni amministrative, gli “Enti
Impositori”, iscrivono
“a ruolo” il debito,
trasmettendolo poi ai Concessionari della Riscossione tributi.
Questi ultimi, a loro volta, emettono
la cartella di pagamento, richiedendo
il versamento del dovuto entro 60 giorni. Decorso tale periodo
dalla notifica relativa alla cartella non pagata, il Concessionario
della riscossione dei tributi invia al contribuente una comunicazione
preventiva di fermo amministrativo. In questo modo, intima il
pagamento degli importi richiesti, nei 20 giorni successivi
alla ricezione della stessa. Il mancato pagamento determinerebbe,
al 20° giorno, l’iscrizione al P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico) del fermo amministrativo sul veicolo.
Onde evitare tali inconvenienti,
è bene richiedere al P.R.A. una visura od un estratto
cronologico. La prima indica nominativo proprietario attuale
la presenza di eventuali ipoteche iscritte. Il secondo, è
un certificato contenente la storia del veicolo, dall’iscrizione
al P.R.A. al giorno della richiesta. In entrambi i casi, è
sufficiente indicare la targa dell’auto.
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